Il trattamento di fine mandato (TFM) è un’indennità che una società può riconoscere ai propri amministratori al termine dell’incarico. A differenza del TFR per i dipendenti, non è obbligatorio ma – se correttamente strutturato – offre degli importanti vantaggi, anche fiscali.
Vantaggi per la società
Se il TFM è previsto da un atto con data certa anteriore all’inizio dell’incarico, l’accantonamento annuale è deducibile per competenza. Ciò significa che l’impresa riduce l’imponibile (IRES al 24 % o IRPEF progressiva) mentre il relativo esborso di cassa avverrà solo in futuro, quando l’amministratore lascerà la carica. Il beneficio di anticipare la deduzione senza sostenere subito la spesa genera un risparmio d’imposta “finanziario” di tutto rilievo.
Vantaggi per l’amministratore
Al momento dell’incasso, se il diritto risulta dall’atto con data certa e l’importo totale non superare un milione di euro, l’imposizione avviene a “tassazione separata”, cioè non applicando l’aliquota progressiva ma l’aliquota media dei due anni precedenti. Questo significa che, in particolar modo per indennità di importo rilevante, il risparmio d’imposta può essere decisamente importante.
Misura dell’indennità
Non esiste alcuna norma che fissi dei limiti all’accontamento deducibile, ma bisogna rispettare i generali criteri di inerenza, congruità e ragionevolezza, anche in funzione delle dimensioni dell’impresa, delle modalità e dei compiti oggetto dell’incarico.
I criteri di determinazione dell’indennità vanno comunque indicati nell’atto di nomina. Si potrà stabilire, ad esempio:
- un ammontare fisso
- un ammontare variabile in percentuale rispetto agli utili annui
- una percentuale sul compenso annuo
Cautele operative
Per sfruttare in sicurezza i vantaggi descritti occorrono alcune cautele. Innanzitutto la delibera che istituisce il TFM va formalizzata con data certa prima dell’inizio del mandato: questo requisito, talvolta trascurato, è decisivo sia per la deducibilità in capo alla società sia per l’imposizione separata in capo all’amministratore. In merito, costituiscono data certa per il verbale di attribuzione:
- l’invio via PEC;
- la redazione tramite atto notarile;
- l’apposizione di autentica sull’atto;
- la registrazione del verbale a norma di legge presso un pubblico ufficio;
- il timbro postale (tutte le volte in cui lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro risulti apposto);
- l’utilizzo di procedure di protocollazione o di analoghi sistemi di datazione che riescano ad offrire adeguate garanzie di immodificabilità dei dati successivamente all’annotazione.
In secondo luogo è opportuno motivare la misura dell’indennità con criteri oggettivi – fatturato, complessità gestionale, benchmark di settore – così da prevenire contestazioni sulla congruità. Se si sceglie di finanziare il fondo con una polizza assicurativa, bisogna valutare l’impatto fiscale dei premi: l’Amministrazione tende a considerare deducibile l’accantonamento contabile, ma non sempre i premi pagati alla compagnia.
Infine, occorre ricordare che dal punto di vista previdenziale il TFM rientra nel reddito da collaborazione coordinata e continuativa: dunque è assoggettato a contribuzione nella Gestione separata INPS (o nella cassa professionale dell’amministratore se è iscritto a un Ordine).

