SIISL obbligatorio dal 1° aprile 2026: cosa devono fare i datori di lavoro per non perdere gli incentivi

Dal 1° aprile 2026 cambia una regola fondamentale per chi vuole accedere agli sgravi contributivi sulle assunzioni. Prima di assumere con un incentivo, il datore di lavoro dovrà pubblicare l'offerta di lavoro sul SIISL — il Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa. Senza questo passaggio, l'agevolazione non verrà riconosciuta. O, peggio, verrà revocata se già fruita.

Chi è interessato

L'obbligo riguarda tutti i datori di lavoro privati che intendono fruire di incentivi o sgravi contributivi in occasione di nuove assunzioni.

Sono coinvolte anche le Agenzie per il Lavoro, che dal 1° aprile 2026 sono tenute a pubblicare sul SIISL tutte le posizioni gestite e a utilizzare la piattaforma per la ricerca e selezione dei candidati.

Cosa prevede la norma e cosa cambia

La novità è introdotta dall'art. 14 del D.L. n. 159/2025 (c.d. decreto Salute e Sicurezza).

Il SIISL esiste già: è una piattaforma digitale dell'INPS, istituita dall'art. 5 del D.L. n. 48/2023, oggi operativa per la gestione dell'Assegno di Inclusione (ADI), del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) e, dal novembre 2024, anche per i percettori di NASpI e DISColl.

Dal 1° aprile 2026 cambia il suo ruolo: diventa anche condizione di accesso agli incentivi alle assunzioni.

La pubblicazione dell'offerta sul SIISL non sostituisce i requisiti già esistenti — DURC regolare, rispetto del CCNL, assenza di violazioni in materia di salute e sicurezza — ma si aggiunge ad essi come presupposto procedurale obbligatorio.

Un aspetto importante: l'obbligo non dipende da come è stato trovato il lavoratore. Anche se il candidato è già stato individuato — tramite passaparola, segnalazione interna o autocandidatura — la pubblicazione sul SIISL rimane obbligatoria ai fini dell'incentivo.

Quali assunzioni rientrano nell'obbligo

L'obbligo si applica a tutte le assunzioni per le quali è previsto uno sgravio contributivo, sia di tipo temporaneo che strutturale. Tra le principali:

  • Bonus Giovani, Bonus Donne e Bonus ZES (Decreto Coesione);
  • Sgravio per under 30 ai sensi dell'art. 1, L. 205/2017;
  • Sgravio per lavoratori con disabilità ai sensi dell'art. 13, L. 68/1999.

Sono invece esclusi i contratti di apprendistato: la riduzione contributiva prevista per questi rapporti è considerata un regime ordinario — non un incentivo all'occupazione — come già chiarito dalla circolare n. 5/2008 del Ministero del Lavoro.

Cosa succede se non si pubblica l'offerta

Le conseguenze sono chiare:

  • se l'offerta non è stata pubblicata prima dell'assunzione, l'agevolazione non viene riconosciuta;
  • se il beneficio è già stato fruito, l'importo è recuperato.

Il rapporto di lavoro rimane valido: l'inadempimento non incide sulla regolarità dell'assunzione, ma comporta la perdita integrale dello sgravio.

Come si applica: gli adempimenti operativi

Per ogni assunzione agevolata effettuata dal 1° aprile 2026, il datore di lavoro deve seguire questo ordine:

  • individuare l'incentivo applicabile al rapporto di lavoro;
  • verificare i requisiti generali: DURC regolare, CCNL rispettato, assenza di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro;
  • pubblicare l'offerta sul SIISL prima di procedere all'assunzione, con descrizione della posizione, requisiti richiesti e luogo di lavoro;
  • procedere all'assunzione e trasmettere le comunicazioni obbligatorie (CO) tramite i canali ordinari — o, quando sarà operativo, anche tramite SIISL;
  • esporre l'agevolazione nei flussi Uniemens.

È consigliabile conservare documentazione che attesti l'avvenuta pubblicazione sul SIISL e il suo collegamento con l'assunzione effettuata.

Le modalità operative — contenuti minimi dell'annuncio, tempistiche di pubblicazione, coordinamento con le comunicazioni obbligatorie — saranno definite da un decreto attuativo del Ministro del Lavoro, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma. Alla data odierna il decreto non è ancora stato pubblicato.

È quindi possibile che tra l'entrata in vigore dell'obbligo e la disponibilità di istruzioni operative dettagliate si apra una fase di transizione.

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