RUNTS: la Regione non può cancellare un ente senza prima avvisarlo personalmente

Una recente sentenza del TAR Lazio chiarisce un punto che riguarda da vicino tutti gli enti iscritti al RUNTS: prima di cancellare un ente per mancato deposito di atti o bilanci, l'ufficio deve comunicargli personalmente la diffida ad adempiere. La sola pubblicazione sul Bollettino regionale non basta.

Il caso

Un'Organizzazione di Volontariato si è vista cancellare d'ufficio dal RUNTS dalla Regione Lazio per non aver depositato gli atti e aggiornato i dati previsti dal D.M. 106/2020. Il problema è che l'ente non aveva mai ricevuto una comunicazione diretta: aveva scoperto l'esistenza della diffida ad adempiere solo quando era già arrivato il provvedimento finale di cancellazione. La diffida, infatti, era stata soltanto pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL), senza alcun invio individuale all'ente.

Cosa ha deciso il TAR

Con la sentenza n. 8140/2026, il TAR Lazio ha stabilito che quella cancellazione è illegittima. Il principio è semplice: la diffida ad adempiere prevista dall'art. 20, comma 7, del D.M. 106/2020 è un atto "recettizio", cioè produce effetti solo se viene effettivamente portato a conoscenza del destinatario. Non è una formalità: serve proprio a dare all'ente la possibilità di regolarizzare la propria posizione prima di subire la sanzione.

Il punto centrale: la comunicazione va fatta via PEC

L'aspetto decisivo riguarda l'art. 8 della L. 241/1990, che impone la comunicazione personale dell'avvio del procedimento. Le forme collettive (come la pubblicazione sul Bollettino) sono ammesse solo quando la comunicazione individuale è impossibile o particolarmente gravosa.

Nel caso esaminato non lo era affatto: la Regione disponeva dell'indirizzo PEC di ogni ente trasmigrato nel RUNTS. Il TAR ha anche evidenziato una contraddizione evidente nel comportamento dell'amministrazione: la cancellazione era stata accompagnata da una PEC automatica generata dalla piattaforma Infocamere, mentre per la diffida ci si era limitati al solo Bollettino. Non c'era quindi nessun ostacolo tecnico a inviare anche la diffida via PEC: è stata una scelta organizzativa, non una necessità.

Anche i termini per il ricorso partono dalla conoscenza effettiva

La sentenza ricorda un principio importante in tema di termini. Per i provvedimenti individuali, i 60 giorni per impugnare non decorrono dalla pubblicazione sul Bollettino, ma dalla notifica, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza effettiva dell'atto.

Le conseguenze

Poiché il procedimento si è svolto senza che la diffida fosse stata correttamente comunicata, il TAR ha annullato la cancellazione. Il giudice ha riconosciuto l'interesse dell'ente a veder rinnovato il procedimento, anche perché l'irregolarità contestata aveva natura meramente formale.

In conclusione

Per gli enti del Terzo settore questa pronuncia è una tutela importante: nessuna cancellazione dal RUNTS può considerarsi valida se non è stata preceduta da una diffida comunicata personalmente, di norma via PEC. Il consiglio pratico, però, vale in entrambe le direzioni: gli ETS devono tenere monitorata e operativa la propria casella PEC, perché è proprio lì che arrivano le comunicazioni che possono incidere sull'iscrizione al registro. Verificare con regolarità il deposito di atti e bilanci ed evitare di accumulare ritardi resta il modo migliore per non trovarsi mai a dover impugnare un provvedimento di cancellazione.

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