Legge di bilancio: al via la rottamazione quinquies

Con l’approvazione della legge di bilancio 2026, prende il via l’ennesima rottamazione che interessa i

carichi affidati all’agente della riscossione. La misura consente di chiudere molti debiti fiscali e contributivi pagando solo il capitale e le spese, con una dilazione molto lunga fino al 2035.

Chi riguarda

La definizione agevolata riguarda:

  • contribuenti persone fisiche e imprese;
  • titolari di debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Sono inclusi, in particolare, i debiti derivanti da:

  • omesso versamento di imposte dichiarate (IRPEF, IRES, IVA);
  • controlli automatizzati e formali (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/1972);
  • omesso versamento di contributi INPS.

Sono esclusi i debiti derivanti da accertamenti veri e propri.

Come accedere

Per aderire alla definizione:

  • il debito deve rientrare nei carichi affidati nel periodo 2000–2023;
  • il contribuente deve presentare apposita dichiarazione di adesione;
  • è necessario rinunciare agli eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi definibili.

La definizione è ammessa anche:

  • per debiti inseriti in procedure di sovraindebitamento o crisi d’impresa;
  • per carichi già oggetto di precedenti “rottamazioni” decadute.

Il contribuente deve:

  • presentare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2026, esclusivamente in modalità telematica;
  • indicare il numero di rate prescelte;
  • segnalare eventuali giudizi pendenti e impegnarsi alla rinuncia.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione:

  • rende disponibili i carichi definibili nell’area riservata;
  • comunica entro il 30 giugno 2026 l’importo dovuto e il piano di pagamento.

Benefici spettanti

Aderendo alla rottamazione si ottengono i seguenti benefici:

  • non si pagano:
    • sanzioni;
    • interessi di mora;
    • somme aggiuntive sui contributi;
    • aggio di riscossione;
  • si pagano solo:
    • il capitale;
    • le spese di notifica;
    • le spese per eventuali procedure esecutive.

Le somme già versate restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Modalità di pagamento

Il pagamento può avvenire:

  • in unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
  • a rate, fino a un massimo di 54 rate bimestrali, con ultima scadenza 31 maggio 2035.

In caso di rateizzazione:

  • dal 1° agosto 2026 si applicano interessi del 3% annuo;
  • ogni rata non può essere inferiore a 100 euro.

Il mancato pagamento:

  • dell’unica rata;
  • di 2 rate anche non consecutive;
  • oppure dell’ultima rata,

comporta la decadenza dalla definizione.

Effetti dell’adesione

Dalla presentazione della domanda:

  • sono sospesi prescrizione e decadenza;
  • sono bloccate nuove azioni esecutive;
  • non si iscrivono nuovi fermi o ipoteche;
  • il contribuente è considerato non inadempiente ai fini:
    • dei rimborsi fiscali;
    • dei pagamenti da parte della PA;
    • del rilascio del DURC.

Con il pagamento della prima rata si estinguono le procedure esecutive in corso (salvo asta già aggiudicata).

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