Proprio a ridosso della scadenza, prevista per il 31.03.2025, scatta una proroga per l’obbligo per le imprese di stipulare adeguate polizze contro i rischi catastrofali, seppure le scadenze saranno differenziate sulla base delle dimensioni dell’impresa.
In particolar modo:
- per le grandi imprese in realtà la scadenza rimane il 31.03.2025, ma viene previsto che le sanzioni previste non saranno applicabili per I successivi 90 giorni;
- per le medie imprese la nuova scadenza è fissata all’1 ottobre 2025;
- per le micro e piccolo imprese la nuova scadenza è fissata all’1 gennaio 2026.
Con l’occasione, ripercorriamo i limiti di tale obbligo anche alla luce dei successivi chiarimenti emanati da ANIA.
Soggetti obbligati
L’obbligo di assicurazione scatta:
- per le imprese con sede legale in Italia
- per le imprese con sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione in Italia
tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, con esclusione delle imprese agricole. Sono altresì obbligati all’iscrizione anche gli studi professionali in forma individuale, se iscritti al Registro Imprese, e le associazioni sportive dilettantistiche, per i beni strumentali utilizzati nell’ambito dell’esercizio dell’attività imprenditoriale.
Beni oggetto di assicurazione
Dovranno essere oggetto di assicurazione:
- terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
- fabbricati: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
- impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
- attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A..
In merito ai beni utilizzati ma non di proprietà, l’Ania ha precisato che l’affittuario/comodatario sono tenuti alla stipula dell’assicurazione qualora i beni non siano già coperti da analoga polizza sottoscritta dal proprietario.
Eventi catastrofali da assicurare
La polizza deve assicurare i danni derivanti da:
- alluvione, inondazione ed esondazione
- sisma
- frana
La polizza non coprirà invece:
- i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi
- i danni conseguenza diretta o indiretta di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio e tumulti
- i danni relativi ad energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
Qualora la somma assicurata non superi i 30 milioni di euro, lo scoperto massimo che può essere inserito dall’assicurazione è del 15 per cento, mentre per le altre polizze la determinazione dello scoperto è lasciata alla libera negoziazione delle parti.
Sanzioni per le imprese
Non esiste una sanzione diretta per il mancato rispetto per l’obbligo, ma la legge prevede la possibilità, per le imprese inadempienti, di essere escluse da sostegni finanziari, sovvenzioni o benefici economici da fondi pubblici, inclusi quelli destinati a fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali e disastri.