La Legge di Bilancio 2026 aveva introdotto modifiche significative al regime fiscale delle plusvalenze e dei dividendi per i soggetti IRES, restringendo l'accesso alla participation exemption (PEX) e all'esclusione dal reddito degli utili percepiti mediante l'introduzione di precisi requisiti dimensionali. A distanza di pochi mesi, il D.L. 27 marzo 2026, n. 38 (cd. Decreto Fiscale) ha fatto un passo indietro: le nuove limitazioni sono state integralmente abrogate, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026. Vediamo cosa cambia in concreto.
Cosa prevedeva la Legge di Bilancio
La L. 30 dicembre 2025, n. 199 aveva introdotto, con i commi da 51 a 55 dell'art. 1, un doppio sistema di soglie dimensionali che condizionava l'accesso ai regimi di favore.
Per le plusvalenze, il nuovo comma 1.1 dell'art. 87 TUIR limitava l'esenzione PEX al 95% alle sole plusvalenze derivanti da partecipazioni dirette nel capitale non inferiori al 5% — computando anche le partecipazioni indirette detenute nell'ambito del medesimo gruppo ex art. 2359 c.c., con applicazione della demoltiplicazione lungo la catena — oppure da partecipazioni con valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. Soglie analoghe erano previste per gli strumenti finanziari assimilati alle azioni e per i contratti di associazione in partecipazione.
Per i dividendi, il nuovo comma 2.1 dell'art. 89 TUIR subordinava l'esclusione dal reddito del 95% degli utili agli stessi requisiti dimensionali, con una disciplina specifica per i proventi di fonte estera e per quelli provenienti da Stati a fiscalità privilegiata (per i quali era prevista un'esclusione ridotta al 50%, subordinata alla prova di effettiva attività economica).
Cosa cambia con il Decreto Fiscale
L'art. 11 del D.L. 38/2026 abroga integralmente i commi da 51 a 55 della Legge di Bilancio e, con essi, tutti i requisiti dimensionali appena descritti. Le modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2026: si tratta quindi di una retroattività che copre l'intero anno d'imposta, compreso il periodo già trascorso prima dell'entrata in vigore del decreto.
Il regime che torna ad applicarsi è quello vigente fino al 31 dicembre 2025, che non prevedeva alcuna soglia minima di partecipazione o di valore fiscale per accedere ai regimi agevolativi.
Il regime attualmente in vigore
Le plusvalenze realizzate su partecipazioni che soddisfano i requisiti ordinari (iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie, periodo minimo di possesso, residenza della partecipata in Stato non a fiscalità privilegiata, esercizio di attività commerciale) sono esenti nella misura del 95% del loro ammontare, senza alcuna soglia dimensionale. La PEX si estende, alle stesse condizioni, anche alle plusvalenze su titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni e sui contratti di associazione in partecipazione.
Gli utili distribuiti da società ed enti soggetti a IRES (residenti in Italia) non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti nella misura del 95% del loro ammontare, senza alcun requisito dimensionale sulla partecipazione. Restano ferme le regole specifiche per i dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata, per i quali è richiesta la dimostrazione dell'effettiva attività economica svolta.
Per i titolari di reddito d'impresa in contabilità ordinaria (es. imprenditori individuali), la quota imponibile degli utili è confermata al 58,14% del loro ammontare.

