Obbligo polizze catastrofali: si avvicina la scadenza per micro e piccole imprese

Scade il 31 dicembre 2025 il termine concesso alle micro e piccole imprese per la stipula delle polizze a copertura dei rischi catastrofali.

Con l’occasione, ripercorriamo i limiti di tale obbligo evidenziando le possibili sanzioni accessorie cui possono andare incontro le imprese.

Soggetti obbligati

L’obbligo di assicurazione scatta:

  • per le imprese con sede legale in Italia
  • per le imprese con sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione in Italia

tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, con esclusione delle imprese agricole. Sono altresì obbligati all’iscrizione anche gli studi professionali in forma individuale, se iscritti al Registro Imprese, e le associazioni sportive dilettantistiche, per i beni strumentali utilizzati nell’ambito dell’esercizio dell’attività imprenditoriale.

Beni oggetto di assicurazione

Dovranno essere oggetto di assicurazione:

  • terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
  • fabbricati: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
  • impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
  • attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A..

In merito ai beni utilizzati ma non di proprietà, l’Ania ha precisato che l’affittuario/comodatario sono tenuti alla stipula dell’assicurazione qualora i beni non siano già coperti da analoga polizza sottoscritta dal proprietario.

Eventi catastrofali da assicurare

La polizza deve assicurare i danni derivanti da:

  • alluvione, inondazione ed esondazione
  • sisma
  • frana

La polizza non coprirà invece:

  • i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi
  • i danni conseguenza diretta o indiretta di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio e tumulti
  • i danni relativi ad energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Qualora la somma assicurata non superi i 30 milioni di euro, lo scoperto massimo che può essere inserito dall’assicurazione è del 15 per cento, mentre per le altre polizze la determinazione dello scoperto è lasciata alla libera negoziazione delle parti.

Sanzioni per le imprese

Non esiste una sanzione diretta per il mancato rispetto per l’obbligo, ma la legge prevede la possibilità, per le imprese inadempienti, di essere escluse da sostegni finanziari, sovvenzioni o benefici economici da fondi pubblici, inclusi quelli destinati a fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali e disastri. Già il MIMIT ha individuato degli incentivi che pongono il possesso della polizza come precondizione per l’accesso, ma analoga scelta potrà essere presa a discrezione dalle altre amministrazioni pubbliche.

Semplifica la tua ricerca di informazioni utili

Iscriviti alla nostra Newsletter gratuita

Parla con noi

Se hai bisogno di una squadra di consulenti che ha a cuore le tue esigenze, vieni a trovarci allo studio.
Oppure chiama, manda una mail, un fax, un messaggio su whatsapp o sui social…
Ti servono solo un paio di minuti, contattaci adesso.

  • Via J.F.Kennedy, 63- 98051 Barcellona P.G. (ME)
  • +39 090 9796698

  • + 39 090 5720002
Studio Mamì - Logo Footer

Studio Mamì | Via J.F.Kennedy, 63 - 98051 Barcellona P.G. (ME) | Tel +39 090 9796698 - Fax +39 090 5720002 - info@studiomami.it | P. IVA: 02121020834

Privacy Policy
Cookie Policy
Credits
Firma Elettronica Avanzata

Benvenuto sul sito dello Studio Mamì

KbxBotIcon