NASpI anticipata: dal 2026 cambia l'erogazione in unica soluzione

Chi ha diritto alla NASpI e vuole utilizzarla per avviare un'attività autonoma o una ditta individuale deve fare i conti con una novità importante introdotta dalla Legge di Bilancio 2026. L'anticipo in un'unica soluzione non è più previsto: dal 2026 l'importo viene erogato in due rate, con verifiche intermedie da parte dell'INPS. Ecco cosa cambia e cosa bisogna sapere per non perdere la seconda tranche.

Soggetti interessati

La misura riguarda tutti i lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro e hanno diritto alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), e che intendono utilizzare l'indennità in forma anticipata per avviare una delle seguenti attività:

  • attività di lavoro autonomo o libero professionale con apertura di partita IVA;
  • impresa individuale.

Cosa prevede la misura e cosa cambia rispetto al passato

Fino al 31 dicembre 2025 chi aveva diritto alla NASpI poteva richiedere l'intera indennità residua in un'unica soluzione, da utilizzare come capitale iniziale per avviare la propria attività. Un meccanismo semplice, che il legislatore ha ora ritenuto necessario rivedere.

Dal 2026 la Legge di Bilancio 2026 modifica il meccanismo di erogazione: la NASpI anticipata non viene più liquidata in un'unica soluzione, ma suddivisa in due rate:

  • Prima rata: pari al 70% dell'importo complessivo spettante, erogata al momento dell'accettazione della domanda;
  • Seconda rata: pari al restante 30%, corrisposta alla scadenza del periodo di NASpI spettante, se questa cade entro sei mesi dall'inizio dell'attività. Se invece il periodo di trattamento si conclude dopo i sei mesi, la seconda rata viene erogata comunque non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione.

In pratica, i sei mesi rappresentano un tetto massimo, non necessariamente il termine effettivo di erogazione.

Requisiti per ottenere la seconda rata

L'erogazione della seconda rata non è automatica. L'INPS verifica che il richiedente:

  • non abbia ripreso un rapporto di lavoro subordinato nel periodo intercorso;
  • non percepisca una pensione diretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, che non preclude il diritto alla seconda tranche.

Se anche una sola di queste condizioni non è rispettata, la seconda rata non viene erogata. In caso di rioccupazione, inoltre, scatta l'obbligo di restituire per intero l'anticipazione già percepita.

Fanno eccezione due casi:

  • l'attività non può proseguire per cause di forza maggiore (pandemia, calamità naturale, devastazioni dolose);
  • il rapporto di lavoro subordinato viene instaurato con una cooperativa di cui si è già soci con quota di capitale sociale sottoscritta.

Come presentare la domanda

La domanda di NASpI anticipata si presenta all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, attraverso uno dei seguenti canali:

  • servizio online INPS;
  • patronato;
  • contact center INPS;
  • intermediari abilitati.
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