Iperammortamento 2026–2028: nuova super deduzione per investimenti in beni strumentali

La Legge di Bilancio introduce una nuova e rilevante agevolazione fiscale per gli investimenti produttivi: una maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile dei beni strumentali, che consente una deduzione extra ai fini delle imposte sui redditi. La misura si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e sostituisce, di fatto, i precedenti meccanismi di super e iper ammortamento.

Chi riguarda

L’agevolazione spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali:

  • destinati a strutture produttive ubicate in Italia;
  • prodotti in Stati UE o SEE.

Sono escluse dal beneficio le imprese:

  • in liquidazione volontaria;
  • in fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo senza continuità;
  • sottoposte a procedure concorsuali o con procedimenti in corso;
  • destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001.

Requisiti e condizioni

La fruizione della maggiorazione è subordinata al rispetto di due condizioni fondamentali:

  • regolarità contributiva (versamento di contributi previdenziali e assistenziali);
  • rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo la disciplina applicabile al settore di appartenenza.

Cosa prevede la misura

Ai soli fini della determinazione:

  • delle quote di ammortamento;
  • dei canoni di leasing finanziario,

il costo di acquisizione del bene è maggiorato secondo le seguenti percentuali:

  • 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per investimenti oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per investimenti oltre 10 e fino a 20 milioni di euro.

Beni agevolabili

La maggiorazione si applica agli investimenti in:

  • Beni 4.0:
    • beni materiali e immateriali strumentali nuovi;
    • inclusi negli allegati IV e V alla L. 199/2025;
    • interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
  • Beni per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili:
    • beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia per autoconsumo (anche a distanza);
    • inclusi gli impianti di stoccaggio dell’energia;
    • per il fotovoltaico, sono agevolabili solo gli impianti con moduli conformi all’art. 12, comma 1, lett. b) e c), D.L. 181/2023.

Come si accede al beneficio

L’accesso avviene tramite comunicazioni telematiche da trasmettere al GSE, attraverso una piattaforma dedicata, utilizzando modelli standardizzati.

Un apposito decreto ministeriale definirà nel dettaglio:

  • modalità operative;
  • tempistiche;
  • contenuto delle comunicazioni e dei controlli.

Cumulo con altre agevolazioni

La misura è cumulabile con altre agevolazioni nazionali ed europee, a condizione che:

  • non siano finanziate le stesse quote di costo;
  • non si superi il costo complessivamente sostenuto.

La base di calcolo della maggiorazione va assunta al netto di contributi e sovvenzioni ricevuti per i medesimi costi.

Cessione o delocalizzazione del bene

Se durante il periodo di fruizione:

  • il bene è ceduto a titolo oneroso;
  • oppure destinato a strutture produttive all’estero,

la maggiorazione non viene persa, a condizione che nello stesso periodo d’imposta il bene sia sostituito con un bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Se il costo del bene sostitutivo è inferiore, la maggiorazione prosegue nei limiti del nuovo investimento.

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