La Legge di Bilancio introduce una nuova e rilevante agevolazione fiscale per gli investimenti produttivi: una maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile dei beni strumentali, che consente una deduzione extra ai fini delle imposte sui redditi. La misura si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e sostituisce, di fatto, i precedenti meccanismi di super e iper ammortamento.
Chi riguarda
L’agevolazione spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali:
- destinati a strutture produttive ubicate in Italia;
- prodotti in Stati UE o SEE.
Sono escluse dal beneficio le imprese:
- in liquidazione volontaria;
- in fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo senza continuità;
- sottoposte a procedure concorsuali o con procedimenti in corso;
- destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001.
Requisiti e condizioni
La fruizione della maggiorazione è subordinata al rispetto di due condizioni fondamentali:
- regolarità contributiva (versamento di contributi previdenziali e assistenziali);
- rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo la disciplina applicabile al settore di appartenenza.
Cosa prevede la misura
Ai soli fini della determinazione:
- delle quote di ammortamento;
- dei canoni di leasing finanziario,
il costo di acquisizione del bene è maggiorato secondo le seguenti percentuali:
- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per investimenti oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per investimenti oltre 10 e fino a 20 milioni di euro.
Beni agevolabili
La maggiorazione si applica agli investimenti in:
- Beni 4.0:
- beni materiali e immateriali strumentali nuovi;
- inclusi negli allegati IV e V alla L. 199/2025;
- interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
- Beni per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili:
- beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia per autoconsumo (anche a distanza);
- inclusi gli impianti di stoccaggio dell’energia;
- per il fotovoltaico, sono agevolabili solo gli impianti con moduli conformi all’art. 12, comma 1, lett. b) e c), D.L. 181/2023.
Come si accede al beneficio
L’accesso avviene tramite comunicazioni telematiche da trasmettere al GSE, attraverso una piattaforma dedicata, utilizzando modelli standardizzati.
Un apposito decreto ministeriale definirà nel dettaglio:
- modalità operative;
- tempistiche;
- contenuto delle comunicazioni e dei controlli.
Cumulo con altre agevolazioni
La misura è cumulabile con altre agevolazioni nazionali ed europee, a condizione che:
- non siano finanziate le stesse quote di costo;
- non si superi il costo complessivamente sostenuto.
La base di calcolo della maggiorazione va assunta al netto di contributi e sovvenzioni ricevuti per i medesimi costi.
Cessione o delocalizzazione del bene
Se durante il periodo di fruizione:
- il bene è ceduto a titolo oneroso;
- oppure destinato a strutture produttive all’estero,
la maggiorazione non viene persa, a condizione che nello stesso periodo d’imposta il bene sia sostituito con un bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
Se il costo del bene sostitutivo è inferiore, la maggiorazione prosegue nei limiti del nuovo investimento.

