Molte fatture emesse per operazioni non soggette a Iva o non imponibili scontano l'imposta di bollo di 2 euro, ma la regola non è sempre intuitiva.
Vediamo quando scatta l'obbligo, come si riaddebita al cliente e quali errori evitare, con particolare attenzione ai forfetari e alle fatture "miste".
Soggetti interessati
La disciplina riguarda tutti i soggetti che emettono fatture, ricevute, note di credito/debito o documenti equivalenti: professionisti, imprese in regime ordinario e contribuenti minimi/forfetari.
Riguarda anche i clienti/committenti, poiché l'imposta di bollo, se riaddebitata, diventa parte del corrispettivo dovuto.
Cosa prevede la norma
Sono esenti dall'imposta di bollo le fatture, ricevute, quietanze, note, conti e documenti di accreditamento/addebitamento relativi a operazioni assoggettate a Iva.
Al contrario, le fatture e i documenti equivalenti non rientranti nei casi di esenzione scontano il bollo di 2 euro quando l'importo complessivo indicato supera 77,47 euro. La stessa regola vale per le note di accredito o addebito prive di indicazione dell'Iva.
Si distingue tra tre macro-ambiti:
- Operazioni nel campo Iva: le operazioni imponibili (aliquota ordinaria, zero, reverse charge, regime dei beni usati) sono generalmente esenti da bollo, mentre le operazioni esenti (art. 10 D.P.R. 633/1972) sono soggette a bollo di 2 euro oltre i 77,47 euro. Le operazioni non imponibili si differenziano:
- esportazioni e servizi internazionali restano esenti da bollo,
- mentre esportatori abituali (art. 8c) e operazioni assimilate alle esportazioni (art. 8-bis) scontano il bollo, salvo eccezioni specifiche per le cessioni di beni certamente destinati all'esportazione.
- Operazioni fuori campo Iva: sia le operazioni escluse (art. 15) sia quelle fuori campo (artt. 2, 3, 4, 5, 7 e 7-septies) sono soggette a bollo di 2 euro oltre i 77,47 euro.
- Regimi speciali: le fatture di contribuenti minimi e forfetari (art. 27 D.L. 98/2011; art. 1, commi 54-89, L. 190/2014) scontano il bollo, salvo le fatture per acquisti intracomunitari o operazioni in reverse charge dove il contribuente forfetario assume la veste di debitore d'imposta.
Il riaddebito al cliente
Un punto centrale riguarda chi deve materialmente apporre il contrassegno: è il soggetto che consegna o spedisce il documento (quindi normalmente il prestatore), anche se l'art. 22 D.P.R. 642/1972 prevede una responsabilità solidale tra emittente e committente.
Quando il professionista riaddebita l'imposta di bollo al cliente, questo importo:
- diventa parte integrante del compenso, ai fini delle imposte sui redditi;
- segue lo stesso trattamento Iva dell'operazione principale (non si tratta di un'anticipazione in nome e per conto del cliente ex art. 15 D.P.R. 633/1972);
- costituisce un costo deducibile per chi lo subisce, alle condizioni ordinarie.
Il caso specifico dei forfetari
Per i contribuenti in regime forfetario, che non applicano l'Iva, tutte le fatture con importo superiore a 77,47 euro scontano il bollo di 2 euro. L'Agenzia delle Entrate ha precisato inoltre che:
- il bollo riaddebitato concorre alla determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a imposta sostitutiva, rientrando tra i ricavi/compensi;
- rileva anche ai fini previdenziali, sia per il calcolo del reddito soggetto a contribuzione Inps Gestione Separata (inclusa l'eventuale rivalsa del 4%), sia per il contributo integrativo dovuto alle Casse di Previdenza;
- non va indicato come "anticipazione in nome e per conto", ma come voce di ricavo/compenso.
Le fatture "miste"
Quando una fattura riporta contemporaneamente importi soggetti a Iva e importi non soggetti, il bollo è dovuto se la parte non soggetta supera 77,47 euro. Fa eccezione il rimborso di spese anticipate in nome e per conto del cliente (escluso ex art. 15), che secondo parte della dottrina non ha natura di corrispettivo e quindi non concorre al superamento della soglia.
In conclusione
La corretta gestione dell'imposta di bollo in fattura richiede di distinguere con attenzione la natura dell'operazione (imponibile, esente, non imponibile, esclusa, fuori campo) e di individuare correttamente chi è tenuto all'assolvimento e chi, eventualmente, ne sopporta il costo tramite riaddebito. Per i forfetari, in particolare, l'imposta di bollo riaddebitata incide non solo sul reddito imponibile ma anche sulla base contributiva, un aspetto spesso sottovalutato in fase di fatturazione.

