Quando è possibile detrarre il canone di locazione in dichiarazione?

In generale il pagamento di un canone di locazione non da diritto ad una detrazione in dichiarazione dei redditi ma esistono delle casistiche specifiche in cui ciò è possibile. Vediamole assieme.

Contratti a canone libero

Per chi stipula contratti di locazione a canone libero, cioè i comuni contratti di locazione per uso abitativo c.d. 4+4, per l'abitazione principale, sono previste detrazioni differenziate in base al reddito:

  • 300 euro per redditi fino a 15.493,71 euro;
  • 150 euro per redditi tra 15.493,71 e 30.987,41 euro.

Contratti a canone concordato

Nel caso di contratti a canone concordato, le detrazioni aumentano:

  • 495,80 euro per redditi fino a 15.493,71 euro;
  • 247,90 euro per redditi tra 15.493,71 e 30.987,41 euro.

Detrazione per giovani inquilini (20-31 anni)

I giovani tra i 20 e i 31 anni (non compiuti) possono beneficiare di una detrazione più vantaggiosa, a patto che il reddito complessivo non superi 15.493,71 euro. Questa detrazione è valida anche se la locazione non riguarda l’intero immobile ma solo una stanza, e corrisponde al maggiore tra:

  • una somma fissa di 991,60 euro;
  • il 20% del canone annuo, con un massimo di 2.000 euro.

Questa agevolazione è fruibile per i primi quattro anni dalla stipula del contratto.

Detrazione per studenti universitari fuori sede

Gli studenti universitari che studiano lontano dalla propria residenza possono detrarre il 19% del canone, fino a un massimo di 2.633 euro. L’immobile affittato deve trovarsi nello stesso comune dell'università o in uno limitrofo e deve essere distante almeno 100 Km dal comune di residenza. L'importo effettivamente detraibile dipende dal reddito del contribuente e viene progressivamente ridotto fino ad azzerarsi per redditi superiori a 240.000 euro.

Detrazione per lavoratori trasferiti per motivi di lavoro

I lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per esigenze professionali in un comune distante almeno 100 km e in un'altra regione possono beneficiare delle seguenti detrazioni:

  • 991,60 euro per redditi fino a 15.493,71 euro;
  • 495,80 euro per redditi tra 15.493,71 e 30.987,41 euro.

Tale beneficio è valido per un massimo di 3 anni dal trasferimento e cessa se il lavoratore perde lo status di dipendente.

Limiti di cumulabilità

È importante ricordare che queste detrazioni non possono essere cumulate con contributi o aiuti pubblici (come il fondo affitti) che abbiano già ridotto l’importo effettivamente pagato dall'inquilino.

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