Il 9 luglio il Ministero dell’Economia, rispondendo in Commissione Finanze ha confermato l’estensione al modello Redditi Persone Fisiche la semplificazione già prevista per il 730 in merito alla detrazione delle spese sanitarie: per detrarre le spese mediche sarà sufficiente il prospetto scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria (STS), accompagnato da un’autocertificazione che ne attesti la corrispondenza ai dati dichiarati.
Tuttavia – avverte il MEF – la semplificazione è più per i Caf ed i professionisti, in quanto consente loro di omettere le verifiche sui singoli documenti di spesa, ma il contribuente dovrà comunque conservare i documenti originali, che l’Agenzia delle Entrate potrebbe richiedere in un eventuale controllo.
Come funziona la nuova semplificazione
- Prospetto STS + autocertificazione
Il contribuente può scaricare dal portale STS il riepilogo delle spese sanitarie sostenute e, con una semplice dichiarazione sostitutiva, confermarne la corrispondenza ai dati indicati in dichiarazione.
- Applicazione a tutti i modelli PF
Il MEF precisa che la regola vale «per tutte le dichiarazioni delle persone fisiche»: quindi per il 730 precompilato o ordinario, ma ora anche per il modello Redditi PF presentato in autonomia o tramite intermediario
- Responsabilità del professionista
CAF e commercialisti che apporranno il visto di conformità potranno basarsi sul prospetto STS (e sull’autocertificazione) senza dover esaminare scontrini e fatture, riducendo tempi e costi di raccolta documentale.
I limiti pratici: perché conviene tenere le prove di spesa
L’estensione non modifica l’articolo 5 del Dlgs 175/2014: chi trasmette il modello Redditi senza utilizzare la precompilata non beneficia dei limiti ai controlli previsti per il 730. L’Agenzia potrà quindi:
- richiedere fatture, scontrini parlanti, ricevute, se ritiene insufficiente il solo prospetto STS;
- domandare la prova dei pagamenti tracciabili (bancomat, bonifici, carte) per le spese che ne sono soggette.
Per evitare contestazioni, è prudente archiviare tutta la documentazione originale per i cinque anni successivi al termine di presentazione della dichiarazione, anche se non consegnata al professionista.

