Contributi pubblici di entità significativa: cosa cambia con il DPCM 84/2026

È entrato in vigore il DPCM 26 marzo 2026, n. 84, che definisce cosa si intende per "contributo di entità significativa a carico dello Stato" e introduce un sistema strutturato di controllo e rendicontazione sull'utilizzo dei fondi pubblici ricevuti da società, enti, organismi e fondazioni.

Chi sono i soggetti interessati

Il decreto si applica a società, enti, organismi e fondazioni che ricevono contributi erogati da amministrazioni centrali dello Stato, da società da queste direttamente e maggioritariamente possedute (con esclusione delle quotate), o da enti pubblici non economici vigilati dalle stesse amministrazioni.

Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione:

  • gli enti del Terzo settore;
  • le ONLUS iscritte nella relativa anagrafe;
  • gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e gli enti delle confessioni religiose che hanno sottoscritto intese con lo Stato;
  • le società quotate e le loro controllate.

Quando un contributo è "di entità significativa"

Un contributo è considerato di entità significativa — e quindi soggetto alla disciplina del decreto — quando sono soddisfatte cumulativamente due condizioni:

  1. È destinato alla realizzazione di finalità o progetti di interesse pubblico (restano fuori i contributi a favore di una generalità di soggetti, quelli di natura corrispettiva, retributiva, indennitaria o risarcitoria, e quelli concessi sotto forma di credito d'imposta);
  2. Supera un milione di euro annui, oppure — nel caso di importi inferiori — è pari ad almeno il 50% del totale delle entrate o del valore della produzione del soggetto beneficiario.

I contributi si calcolano cumulativamente, anche se percepiti in forma disgiunta da più soggetti erogatori. La disciplina si applica ai contributi ricevuti a partire dal 1° gennaio 2025.

Cosa cambia: gli obblighi di verifica e comunicazione

Il punto più rilevante del decreto riguarda il rafforzamento del ruolo degli organi di controllo interni (collegi sindacali, collegi di revisione, anche in forma monocratica).

Questi soggetti sono tenuti a:

  • verificare che i contributi ricevuti siano stati effettivamente utilizzati per le finalità o i progetti per i quali erano stati concessi;
  • inviare al MEF – Ragioneria Generale dello Stato una relazione annuale sulle verifiche effettuate, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di erogazione del contributo.

Se l'organo di controllo non è già costituito, i beneficiari sono obbligati a istituirlo (anche in forma monocratica), previa approvazione delle necessarie modifiche statutarie e organizzative.

Sul fronte degli enti erogatori, questi dovranno comunicare entro il 28 febbraio di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al MEF l'elenco dei soggetti ai quali sono stati assegnati contributi di entità significativa nel precedente esercizio finanziario.

Conseguenze del mancato adempimento

Il mancato invio della relazione annuale, così come la comunicazione di un utilizzo difforme rispetto agli obiettivi, viene valutato ai fini dell'ammissione ai contributi pubblici nelle annualità successive. Non si tratta quindi di una sanzione diretta, ma di un meccanismo reputazionale che può incidere concretamente sull'accesso ai finanziamenti futuri.

Cosa fare ora

Le modalità operative per la trasmissione telematica della relazione annuale saranno definite con un atto del MEF da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Nel frattempo, i soggetti interessati dovrebbero verificare se rientrano nel perimetro applicativo, accertarsi di avere un organo di controllo costituito e prepararsi alla prima scadenza rilevante — il 30 aprile 2026 — che, per l'annualità 2025, risulta già trascorsa al momento dell'entrata in vigore formale del decreto. Sarà opportuno attendere eventuali chiarimenti ministeriali sulla gestione del primo anno transitorio.

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