Nell’ambito della revisione del sistema sanzionatorio tributario, è stata introdotta una nuova previsione normativa che consente la possibilità di compensare le sanzioni e gli interessi per mancati versamenti di imposte con i crediti:
- non prescritti;
- certi;
- liquidi;
- esigibili
nei confronti delle pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture e appalti. Un soggetto che vanta un credito con la PA, quindi, può usare detto credito per pagare sanzioni e interessi su omessi versamenti contestati tramite comunicazioni di irregolarità (c.d. avvisi bonari).
Per operare la compensazione è però necessario preventivamente che il credito sia certificato nell’apposita piattaforma di certificazione e che detta certificazione rechi l’indicazione della data prevista di pagamento. Una volta utilizzato il credito in compensazione, andrà immediatamente trasmessa alla piattaforma di certificazione.
In ogni caso detta compensazione:
- è consentita sino a concorrenza dell’imposta a debito che risulta dalla dichiarazione presentata;
- è applicabile solo con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative a periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022;
- le modalità di attuazione della procedura dovranno essere stabilite con un futuro decreto del MEF.
La previsione normativa, trasfusa nell’art. 28-sexies del D.P.R. 602/1973, si aggiunge alle previsioni di compensazione presenti nel decreto e, per la precisione:
- la previsione dell’art. 28-quater che consente la compensazione dei crediti certificati verso la PA con le somme dovute iscritte al ruolo;
- la previsione dell’art. 28-quinquies che consente la compensazione dei crediti certificati verso la PA con le somme dovute a seguito di:
- accertamento con adesione;
- acquiescenza;
- conciliazione giudiziale.