Dal 18 marzo 2026 chi vende prodotti agricoli e agroalimentari soggetti alle quotazioni delle Commissioni Uniche Nazionali (CUN) deve indicare nella fattura elettronica un codice identificativo specifico per ciascun prodotto ceduto. La misura ha l'obiettivo di garantire trasparenza nella formazione dei prezzi lungo tutta la filiera agroalimentare. L'obbligo è in vigore fino al 31 dicembre 2028, con effetto applicativo a partire dal 1° aprile 2026.
Chi sono i soggetti interessati
L'obbligo riguarda tutti i titolari di partita IVA che acquistano o vendono prodotti agricoli e agroalimentari per i quali è attiva una Commissione Unica Nazionale. Non si tratta di un obbligo generalizzato per tutto il settore agricolo: l'adempimento scatta esclusivamente quando il prodotto indicato in fattura corrisponde in modo preciso alla descrizione prevista nei listini CUN. Se il prodotto non rientra nell'elenco ufficiale, la compilazione del blocco aggiuntivo non è dovuta.
Cosa sono le Commissioni Uniche Nazionali
Le CUN sono organismi istituiti per rendere trasparente la formazione dei prezzi nelle filiere agricole e agroalimentari a livello nazionale. Formulano quotazioni di riferimento che gli operatori commerciali possono utilizzare nelle proprie compravendite. Ad oggi sono operative le CUN per i seguenti prodotti:
- conigli vivi da carne da allevamento nazionale;
- suini da macello;
- suinetti;
- tagli di carne suina fresca;
- grasso e strutti;
- uova in natura da consumo;
- scrofe da macello;
- grano duro.
Cosa cambia nella fattura elettronica
Per ciascun prodotto CUN ceduto, nella fattura elettronica in formato XML deve essere compilato il blocco 2.2.1.16 – "AltriDatiGestionali" con le seguenti modalità:
- nel campo 2.2.1.16.1 – "TipoDato": inserire la dicitura CUN;
- nel campo 2.2.1.16.2 – "RiferimentoTesto": inserire il codice identificativo del prodotto (il codice CUN), ricavabile dall'elenco pubblicato sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).
Il blocco va compilato per ogni riga di fattura che riguarda un prodotto soggetto a CUN. Se la fattura contiene prodotti diversi, il blocco va ripetuto per ciascuno di essi. L'utilizzo di un codice standard garantisce che entrambe le parti sappiano esattamente a quale categoria merceologica e a quale listino di riferimento si sta facendo riferimento.
La trasmissione dei dati alle CUN
I dati contenuti nelle fatture che riportano il codice CUN non rimangono solo nell'archivio SDI. Alcuni di essi vengono estratti e trasmessi, in forma anonima e aggregata, alla segreteria tecnica di ciascuna Commissione Unica Nazionale, per il tramite di Borsa Merci Telematica Italiana.
I dati trasmessi sono:
- il codice CUN del prodotto;
- l'unità di misura;
- la quantità;
- il prezzo totale.
I dati vengono aggregati per codice CUN e per unità di misura: nessun dato individuale o riferimento all'impresa viene reso visibile alle Commissioni.
Non si tratta dunque di un adempimento fiscale in senso stretto: il meccanismo è uno strumento di raccolta dati a supporto del sistema delle rilevazioni dei prezzi di mercato.
Sanzioni
Su questo punto vale una precisazione importante: al momento non sono previste sanzioni per chi omette l'indicazione del codice CUN. La norma è operativa, ma il quadro sanzionatorio non è stato ancora definito. Questo non significa che l'obbligo possa essere ignorato: è comunque opportuno adeguarsi tempestivamente, anche in vista di eventuali sviluppi normativi futuri.
Come applicare la norma
L'operatività concreta dipende dal software di fatturazione utilizzato. In linea generale è necessario:
- verificare se i prodotti ceduti rientrano tra quelli con CUN attiva, confrontando la descrizione con i listini ufficiali MASAF;
- recuperare il codice identificativo CUN corretto dall'elenco ministeriale;
- configurare il gestionale per la compilazione automatica del blocco 2.2.1.16 in fase di emissione fattura.
Chi utilizza software di terzi deve contattare il proprio fornitore per l'aggiornamento del tracciato. Chi utilizza soluzioni proprie o intermediari deve verificare che le specifiche tecniche siano già allineate al provvedimento.

