Bonus mamma 2025: integrazione al reddito per le lavoratrici con due o più figli

Per il 2025 arriva un nuovo sostegno economico alle lavoratrici madri: il bonus mamma, un’integrazione al reddito prevista dal D.L. 95/2025, art. 6, che sostituisce temporaneamente l’esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2025 e rinviato al 2026.

La misura è pensata come intervento transitorio per garantire continuità alle agevolazioni destinate alle madri lavoratrici, in attesa dell’entrata in vigore della decontribuzione strutturale.

Chi può beneficiarne

Il bonus spetta alle lavoratrici madri, sia dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) che autonome o iscritte alla Gestione Separata, con due o più figli e un reddito da lavoro annuo non superiore a 40.000 euro.

Sono previste due fasce di beneficio:

  • € 40 al mese fino al compimento del 10° anno di età del secondo figlio, per le madri con due figli;
  • € 40 al mese fino al compimento del 18° anno del figlio più piccolo, per le madri con tre o più figli, purché non titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il bonus mamma:

  • non è imponibile ai fini fiscali e contributivi;
  • non incide sull’ISEE, quindi non influenza l’accesso ad altre prestazioni agevolate.

A quanto ammonta e come si riceve

L’integrazione è pari a 40 euro mensili per ogni mese (o frazione di mese) di attività lavorativa o di lavoro autonomo.

L’erogazione avviene a cura dell’INPS, su domanda, e le mensilità maturate da gennaio a novembre 2025 saranno liquidate in un’unica soluzione a dicembre 2025.

Cosa cambia dal 2026

Dal 2026 l’integrazione verrà sostituita da un esonero dei contributi previdenziali che sarà così modulato:

  • per l’anno 2026:
    • mamme lavoratrici con 2 figli: esonero contributivo calcolato sulla quota a carico delle lavoratrici (in caso di reddito imponibile massimo di € 40.000 l’anno e figlio più piccolo di età under 10);
    • mamme lavoratrici con 3 o più figli:
      • in caso di contratto a tempo indeterminato, esonero contributivo totale della quota a carico della dipendente con un max di 3.000 euro l’anno fino al mese del compimento dei 18 anni del figlio più piccolo;
      • in caso di contratto a tempo determinato o di lavoro autonomo: bonus di 40 euro al mese per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto se il reddito annuo è sotto i 40.000 euro e il figlio più piccolo è under 18;
    • per l’anno 2027:
      • mamme lavoratrici con 2 figli: esonero contributivo calcolato sulla quota a carico delle lavoratrici (in caso di reddito imponibile massimo di € 40.000 l’anno e figlio più piccolo di età under 10);
      • mamme lavoratrici con 3 o più figli: esonero contributivo calcolato sulla quota a carico delle lavoratrici (in caso di reddito imponibile massimo di € 40.000 l’anno e figlio più piccolo di età under 18).
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