È stata emanata dall’Inps la circolare?90/2025 che chiarisce le regole operative dell’esonero previsto dall’art.?22 del?DL?60/2024 (decreto?Coesione) per le assunzioni stabili di under?35 mai occupati a tempo indeterminato.
Datori di lavoro beneficiari
Qualsiasi datore di lavoro privato, incluso il settore agricolo.
Sono però esclusi:
- I rapporti di lavoro domestico
- I rapporti di apprendistato
- I rapporti di lavoro intermittente
Lavoratori agevolabili
L’agevolazione è concessa per l’assunzione di soggetti:
- i che, alla data dell’assunzione, non hanno compiuto il 35° anno di età;
- che non siano mai stati assunti a tempo indeterminato.
È invece concessa l’assunzione di soggetti che hanno lavoratore precedentemente presso altro datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente del medesimo esonero.
Periodo di applicazione
L’agevolazione si applica:
- dall’1.9.2024 al 31.12.2025 per le assunzioni effettuate su tutto il territorio nazionale, per le assunzioni effettuate dall’1.9.2024 al 31.12.2025;
- dal 31.2.2025 al 31.12.2025 per le assunzioni con sede di lavoro in area ZES.
La durata del beneficio è pari a 24 mesi.
Misura dell’incentivo
L’incentivo consente in un esonero al 100% dal versamento dei contributi previdenziali, esclusi i premi Inail e con i seguenti limiti:
- 500 euro mensili per le assunzioni effettuate sull’intero territorio nazionale
- 650 euro mensili per ciascun lavoratore operativo nelle sedi aziendali ubicate in area ZES
L’incentivo non può eccedere il 50?% dei costi salariali.
Condizioni da rispettare
Al fine di beneficiare dell’agevolazione è necessario rispettare le seguenti condizioni:
- regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali;
- il datore di lavoro non deve aver proceduto, nei 6 mesi precedenti all’assunzioni, a licenziamenti individuali;
- i datori di lavoro non devono procedere, nei 6 mesi successivi all’assunzione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero in oggetto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo;
Incentivo e altre agevolazioni
L’incentivo non è cumulabile con altri esoneri/riduzioni a valere sulla medesima retribuzione (es. Decontribuzione Sud, incentivi donne/disabili, NASpI, edilizia) mentre è compatibile:
- con la maggiorazione deduzione costo lavoro (DLgs?216/2023);
- con l’esonero “parità di genere” (1?% IVS, max?€?50.000);
- con le riduzioni contributive in capo al lavoratore (es. esonero madri).