Spese di pubblicità e spese di rappresentanza: si possono dedurre?

Che cosa sono e come si qualificano

  • Spese di pubblicità: costi sostenuti dall’impresa per promuovere prodotti, servizi, marchi o l’immagine aziendale con l’obiettivo (anche solo potenziale) di aumentare le vendite o la clientela. Tipicamente includono campagne pubblicitarie, sponsorizzazioni con obblighi contrattuali, spot, materiali promozionali.
  • Spese di rappresentanza: costi gratuiti (beni o servizi) con finalità promozionali, di immagine o relazioni pubbliche, spesso senza obbligo contrattuale con il destinatario e senza che vi sia un nesso diretto e garantito con l’incremento dei ricavi. Esempi: omaggi, eventi conviviali, regalie, sponsorizzazioni senza contropartita diretta, iniziative volte al prestigio o al rafforzamento dell’identità aziendale.

Differenze nel trattamento fiscale IRES/IRPEF

Ai fini IRES/IRPEF:

  • le spese di pubblicità sono completamente deducibili se inerenti all’attività d’impresa senza nessun limite specifico legato al fatturato se qualificabili come pubblicitarie;
  • le spese di rappresentanza sono deducibili solo nei limiti previsti dall’art. 108, comma 2, TUIR, cioè devono rispettare i requisiti di inerenza, congruità, gratuità, finalità e sono soggette a dei plafond basati sui ricavi/proventi:
    • 1,5% fino a 10 mln di ricavi;
    • 0,6% da 10 a 50 mln di ricavi;
    • 0,4% oltre oltre 50 mln di ricavi.

Recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza del 13.09.2025 n. 25143, ha affrontato un caso in cui l’Agenzia delle Entrate aveva riqualificato alcune spese dichiarate come “pubblicitarie” e sostenute per eventi promozionali, omaggi e sponsorizzazioni, come spese di rappresentanza. In sintesi:

  • la società sosteneva che si trattasse di pubblicità, interamente deducibile, sulla base del presunto ritorno economico diretto;
  • l’Agenzia rilevava invece che le spese erano gratuite, che non vi erano obblighi contrattuali verso i destinatari, e che il ritorno, seppure potenzialmente presente, non era diretto e misurabile.

La Corte ha confermato la qualificazione come spese di rappresentanza, applicando i limiti del TUIR, in particolare l’art. 108, comma 2, e il D.M. 19.11.2008.

Ha ribadito che non basta l'intento promozionale: è fondamentale valutare la natura concreta delle spese, le modalità con cui sono sostenute, chi ne beneficia, e se esiste una relazione economica diretta con le vendite.

In questo caso, la gratuità, l’assenza di obbligo contrattuale e il mancato nesso diretto con ricavi hanno portato alla conferma dell’indeducibilità integrale, salvaguardando solo la parte deducibile nei limiti previsti per rappresentanza.

Reddito di lavoro autonomo: cosa cambia con l’omnicomprensività.

Con la riforma dell’art. 54 del Testo Unico sulle Imposte dei Redditi, il concetto di reddito da lavoro autonomo cambia radicalmente: al centro della nuova disciplina c’è il principio di omnicomprensività.

Cosa cambia rispetto al passato

In passato, il reddito da lavoro autonomo era costruito principalmente intorno ai compensi in denaro, intesi come corrispettivo sinallagmatico per una prestazione svolta. La determinazione del reddito si basava su un’elencazione selettiva delle componenti positive.

Con il nuovo testo dell’art. 54 TUIR, invece, il criterio si amplia: vengono inclusi tutti i valori e le somme percepiti “in relazione” all’attività professionale o artistica, a prescindere dal fatto che provengano dal committente. In altri termini, ciò che conta è il nesso di causalità con l’attività svolta, non più la natura del soggetto erogante né la forma giuridica della somma.

Prime applicazioni del nuovo principio

La risposta ad interpello n.?171/E/2025 è uno dei primi documenti ufficiali che cerca di dare contenuto a questo nuovo principio, facendo da discrimine per alcune fattispecie che vediamo in sintesi:

  • Interessi attivi su conto corrente professionale: secondo l’Agenzia delle Entrate, non rientrano nel reddito da lavoro autonomo (grazie al D.L. 84/2025 che li qualifica come redditi da capitale). Tuttavia, in assenza di questo intervento normativo, il legame con l’attività professionale sarebbe stato sufficiente per attrarli nel reddito da lavoro autonomo;
  • Riaddebito dei premi assicurativi professionali: un’associazione professionale stipula una polizza che copre anche i soci. I soci rimborsano la quota all’associazione. Secondo l’Agenzia, il riaddebito non è rilevante ai fini del reddito da lavoro autonomo, nonostante il nesso evidente con l’attività esercitata;
  • Spread su acquisto di crediti fiscali (es. bonus edilizi): in questo caso lo spread positivo tra il valore d’acquisto e quello nominale è considerato reddito da lavoro autonomo, perché ritenuto in relazione all’attività, superando quanto affermato nel precedente interpello 472/E/2023.

Quali conclusioni?

Il principio di omnicomprensività è sicuramente destinato a rivoluzionare il concetto di reddito per i lavoratori autonomi, ma la sua applicazione concreta presenta numerose incertezze.

Il rischio maggiore è che si debba procedere caso per caso, con un’impennata di interpelli all’Agenzia per capire cosa debba rientrare o meno nella base imponibile. Una situazione che contrasta con i principi di certezza del diritto e semplificazione fiscale.

Scissione mediante scorporo: nessuna neutralità fiscale verso beneficiarie preesistenti

La scissione mediante scorporo, introdotta dal D.Lgs. 19/2023 (attuativo della Direttiva UE 2019/2121), è una forma di scissione societaria particolare: la società scissa trasferisce parte del proprio patrimonio a favore di una o più società, continuando la propria attività e ricevendo in cambio le partecipazioni (azioni o quote) nella beneficiaria

È una modalità parziale e innovativa, che:

  • dà vita a una partecipazione indiretta dei soci nella beneficiaria,
  • non richiede una perizia di stima, tranne che in casi specifici,
  • evita le complicazioni proprie dell’art. 2501-ter, secondo cui la partecipazione sarebbe assegnata ai soci della scissa

L’articolo originario menzionava solo società beneficiarie di nuova costituzione, creando dubbi sull’estensione a beneficiarie preesistenti, ma il D.Lgs. 88/2025 stabilisce con chiarezza che la società scissa può assegnare il proprio patrimonio anche a società già esistenti.

Il conferimento a società già esistenti fa però venire meno le semplificazioni procedurali previste dalla normativa (esenzione da situazione patrimoniale ex art. 2501-quater e delle relazioni ex artt. 2501-quinquies e ss.).

Sul fronte fiscale, il comma 15?ter dell’art.?173 del TUIR, introdotto dal D.Lgs.?192/2024, disciplina la neutralità fiscale delloperazione: ossia, i valori fiscali trasferiti (perdite, costi fiscali, ecc.) restano nel patrimonio della scissa, garantendo continuità anche in termini tributari.

Con interpello n. 225/2025, l’Agenzia delle Entrate ha però precisato che il regime di neutralità fiscale non si applica quando la scissione con scorporo avviene a favore di una società beneficiaria già costituita. In questi casi l’operazione perde il vantaggio fiscale, rendendo l’intera operazione meno conveniente.

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