NASpI anticipata: dal 2026 cambia l'erogazione in unica soluzione

Chi ha diritto alla NASpI e vuole utilizzarla per avviare un'attività autonoma o una ditta individuale deve fare i conti con una novità importante introdotta dalla Legge di Bilancio 2026. L'anticipo in un'unica soluzione non è più previsto: dal 2026 l'importo viene erogato in due rate, con verifiche intermedie da parte dell'INPS. Ecco cosa cambia e cosa bisogna sapere per non perdere la seconda tranche.

Soggetti interessati

La misura riguarda tutti i lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro e hanno diritto alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), e che intendono utilizzare l'indennità in forma anticipata per avviare una delle seguenti attività:

  • attività di lavoro autonomo o libero professionale con apertura di partita IVA;
  • impresa individuale.

Cosa prevede la misura e cosa cambia rispetto al passato

Fino al 31 dicembre 2025 chi aveva diritto alla NASpI poteva richiedere l'intera indennità residua in un'unica soluzione, da utilizzare come capitale iniziale per avviare la propria attività. Un meccanismo semplice, che il legislatore ha ora ritenuto necessario rivedere.

Dal 2026 la Legge di Bilancio 2026 modifica il meccanismo di erogazione: la NASpI anticipata non viene più liquidata in un'unica soluzione, ma suddivisa in due rate:

  • Prima rata: pari al 70% dell'importo complessivo spettante, erogata al momento dell'accettazione della domanda;
  • Seconda rata: pari al restante 30%, corrisposta alla scadenza del periodo di NASpI spettante, se questa cade entro sei mesi dall'inizio dell'attività. Se invece il periodo di trattamento si conclude dopo i sei mesi, la seconda rata viene erogata comunque non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione.

In pratica, i sei mesi rappresentano un tetto massimo, non necessariamente il termine effettivo di erogazione.

Requisiti per ottenere la seconda rata

L'erogazione della seconda rata non è automatica. L'INPS verifica che il richiedente:

  • non abbia ripreso un rapporto di lavoro subordinato nel periodo intercorso;
  • non percepisca una pensione diretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, che non preclude il diritto alla seconda tranche.

Se anche una sola di queste condizioni non è rispettata, la seconda rata non viene erogata. In caso di rioccupazione, inoltre, scatta l'obbligo di restituire per intero l'anticipazione già percepita.

Fanno eccezione due casi:

  • l'attività non può proseguire per cause di forza maggiore (pandemia, calamità naturale, devastazioni dolose);
  • il rapporto di lavoro subordinato viene instaurato con una cooperativa di cui si è già soci con quota di capitale sociale sottoscritta.

Come presentare la domanda

La domanda di NASpI anticipata si presenta all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, attraverso uno dei seguenti canali:

  • servizio online INPS;
  • patronato;
  • contact center INPS;
  • intermediari abilitati.

Controlli sull’attribuzione delle nuove partite Iva

Il fenomeno delle frodi Iva rappresenta un vulnus per l’intero sistema Iva. Dette frodi si caratterizzano per la presenza di società che si interpongono fittiziamente nelle transazioni cedendo il bene o prestando il servizio per poi scomparire nel più breve tempo possibile senza versare all’Erario l’Iva incassata. Ciò comporta, come conseguenza per i soggetti compratori, la possibilità di applicare ai prodotti oggetto delle frodi di prezzi al consumo inferiori rispetto a quelli di mercato.

Al fine di contrastare detto fenomeno, la Legge di Bilancio introduce nuovi controlli volti a scongiurare l’apertura di partite Iva fittizie.

In particolar modo l’Agenzia delle Entrate potrà effettuare apposite analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva a seguito delle quali potrà invitare il contribuente a comparire di persona presso i propri uffici esibendo le scritture contabili volte a dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività e l’assenza dei profili di rischio rilevati. In caso di mancata comparizione o di esito negativo della verifica l’Agenzia provvederà a cessare d’ufficio la partita Iva e all’applicazione di una sanzione di Euro 3.000.

Per i soggetti che, a seguito di apertura di una nuova partita Iva subiscono la cessazione d’ufficio della stessa, l’apertura di una nuova partita Iva come  imprenditori individuali, lavoratori autonomi o rappresentanti legali di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica potrà avvenire solo previo rilascio di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria di durata triennale, per un importo rapportato alle eventuali somme dovute a seguito delle violazioni fiscali commesse antecedentemente e, comunque, non inferiore a 50.000 euro.

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