Il lavoro occasionale in agricoltura diventa strutturale

Con la Legge di Bilancio 2026, il lavoro occasionale in agricoltura — fino ad allora in vigore in via sperimentale — è diventato definitivo. Dopo tre anni di rodaggio, il Legislatore ha scelto di stabilizzare lo strumento. Vediamo nel dettaglio come funziona e cosa devono sapere le aziende agricole.

Soggetti interessati

Il contratto di lavoro occasionale agricolo (LO.AGRI) può essere utilizzato esclusivamente da datori di lavoro del settore agricolo iscritti alle specifiche gestioni previdenziali INPS

I lavoratori che possono essere assunti con questa tipologia contrattuale sono:

  • i disoccupati che hanno reso la dichiarazione di disponibilità al lavoro, i fruitori di NASpI, DIS-COLL o ammortizzatori sociali;
  • i pensionati di vecchiaia o di anzianità;
  • i giovani under 25 iscritti a qualsiasi ciclo scolastico, compatibilmente con gli impegni didattici, oppure studenti universitari in qualunque periodo dell'anno;
  • i detenuti e gli internati ammessi al lavoro esterno, nonché i soggetti in semilibertà.

Con una sola eccezione — i pensionati — tutti gli altri soggetti non devono aver avuto, nei tre anni precedenti, un rapporto di lavoro come operaio agricolo, a tempo determinato o indeterminato.

Cosa prevede il contratto

Il contratto LO.AGRI ha una durata massima di dodici mesi, ma le giornate di lavoro effettivo non possono superare i 45 giorni complessivi nell'anno civile. Questa soglia non è casuale: è inferiore alle 51 giornate che fanno scattare alcune prestazioni previdenziali e assistenziali, e serve a mantenere lo strumento nel perimetro dell'occasionalità.

Il datore di lavoro deve acquisire dal lavoratore un'autocertificazione attestante la propria condizione soggettiva (disoccupazione, iscrizione scolastica, condizione detentiva, ecc.). L'INPS, dal canto suo, è tenuto a non accreditare contribuzione figurativa sulle posizioni attivate con questo contratto, sottraendola dagli accrediti derivanti da misure di sostegno al reddito.

Adempimenti del datore di lavoro

Prima di far lavorare il dipendente occasionale, il datore deve effettuare la comunicazione preventiva al centro per l'impiego tramite il modello UNILAV, con il codice specifico H.03.03. Nella comunicazione vanno indicate le giornate presunte di effettivo lavoro all'interno del contratto.

Il contratto non può essere stipulato da datori che non applicano i contratti collettivi nazionali e provinciali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Se gli ispettori del lavoro accertano questa inottemperanza, il rapporto viene ricondotto a tempo indeterminato.

I lavoratori occasionali agricoli devono essere iscritti nel Libro Unico del Lavoro (LUL), anche in un'unica soluzione a fine rapporto. L'informativa prevista dal Decreto Trasparenza si intende soddisfatta consegnando al lavoratore copia della comunicazione di assunzione inviata al centro per l'impiego.

Trattamento economico e regime fiscale

La retribuzione deve corrispondere alle tariffe stabilite dal CCNL e dal contratto provinciale di settore. Il pagamento deve avvenire con strumenti tracciabili: bonifico bancario o postale, assegno circolare o bancario, carta di credito o altro mezzo elettronico. In caso di comprovato impedimento è ammessa la delega a coniuge, convivente o familiare in linea retta o collaterale di almeno 16 anni. Il compenso può essere erogato anche in anticipo su base settimanale, quindicinale o mensile.

I compensi percepiti sono:

  • esenti da IRPEF e da qualsiasi altra imposta;
  • neutri rispetto allo stato di disoccupazione o inoccupazione;
  • cumulabili con il trattamento pensionistico.

Per i lavoratori extracomunitari, il reddito percepito è computabile ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno.

Sanzioni per le violazioni

Se il limite dei 45 giorni complessivi viene superato, il rapporto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato, per effetto di legge.

Sono inoltre previste sanzioni amministrative non diffidabili, da 500 a 2.500 euro per ogni giornata di violazione, nei seguenti casi:

  • omessa o tardiva comunicazione preventiva al centro per l'impiego;
  • utilizzo di lavoratori diversi da quelli comunicati (con possibile contestazione del lavoro in nero).

La sanzione non si applica se la comunicazione è risultata incompleta o non veritiera a causa di informazioni false fornite dal lavoratore nell'autocertificazione.

TFR e previdenza complementare: le novità della Legge di Bilancio 2026

La Legge di Bilancio 2026 interviene in modo significativo su due fronti distinti ma collegati: le regole per il versamento del TFR al Fondo INPS da parte dei datori di lavoro privati e le modalità di adesione alla previdenza complementare. Le modifiche, previste dall'art. 1, cc. 203-205 della Legge n. 199/2025, entreranno in vigore dal 1° luglio 2026 e riguardano sia le imprese che i lavoratori dipendenti. Le novità sono numerose e impattanti: vale la pena esaminarle con attenzione.

Soggetti interessati

Le novità riguardano:

  • i datori di lavoro privati che raggiungono o superano determinate soglie dimensionali, tenuti al versamento degli accantonamenti TFR al Fondo INPS;
  • i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici), con riferimento alle modalità di adesione alla previdenza complementare.

L'obbligo di versamento al Fondo INPS non riguarda i dipendenti per i quali il TFR sia già destinato a una forma di previdenza complementare.

Cosa cambia per i datori di lavoro: versamento del TFR al Fondo INPS

L'obbligo di versare il TFR al Fondo INPS si applica ai datori privati con almeno 50 dipendenti. La soglia numerica rimane invariata, ma cambia il criterio di calcolo: a partire dai periodi di retribuzione successivi al 31 dicembre 2025, il numero di dipendenti si determina sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente a quello del periodo di retribuzione considerato.

In pratica, un'azienda che supera la soglia dei 50 dipendenti in corso d'anno non scatta nell'obbligo immediatamente, ma lo farà dall'anno successivo, sulla base della media dell'anno appena concluso.

Per attenuare l'impatto della novità, la norma prevede una clausola di salvaguardia per gli anni 2026 e 2027: l'obbligo non scatta se la media annuale dell'anno precedente è inferiore a 60 dipendenti. In questi due anni, quindi, la soglia effettiva sale temporaneamente a 60.

Con effetto dai periodi di retribuzione decorrenti dal 1° gennaio 2032, la soglia dimensionale viene abbassata da 49 a 39 dipendenti (sempre calcolati come media annuale dell'anno precedente). Più aziende, quindi, saranno soggette all'obbligo di versamento al Fondo INPS.

Cosa cambia per i lavoratori: adesione automatica alla previdenza complementare

Fino ad oggi, il lavoratore che non esprimeva alcuna scelta sul destino del proprio TFR entro 6 mesi dall'assunzione veniva automaticamente iscritto a una forma di previdenza complementare per silenzio-assenso. Dal 1° luglio 2026 questo meccanismo viene ribaltato: per i lavoratori neo-assunti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici) scatta l'adesione automatica alla previdenza complementare fin dall'inizio del rapporto di lavoro.

Il lavoratore ha 60 giorni dalla data di assunzione per rinunciare all'adesione automatica, scegliendo di mantenere il TFR in azienda ai sensi dell'art. 2120 c.c., oppure di conferirlo a una diversa forma pensionistica di sua scelta. In assenza di qualsiasi comunicazione entro i 60 giorni, l'adesione automatica diventa definitiva.

L'effetto retroattivo alla data di assunzione

Quando scatta l'adesione automatica, l'iscrizione alla forma pensionistica complementare e i relativi versamenti decorrono dalla data di assunzione. Il datore di lavoro provvede a comunicare l'adesione al fondo e ad effettuare i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, ricomprendendo quanto dovuto dalla data di prima assunzione.

L'adesione automatica non produce effetti solo sul TFR: genera anche il versamento automatico dei contributi previdenziali complementari a carico sia del datore di lavoro che del lavoratore, nella misura minima definita dagli accordi collettivi applicabili.

Fanno eccezione i lavoratori la cui retribuzione annua lorda (RAL) sia inferiore al valore dell'assegno sociale: in questo caso non scatta l'obbligo automatico di contribuzione a carico del lavoratore.

I lavoratori non alla prima assunzione

Per i lavoratori che abbiano già in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare prima dell'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa sulla possibilità di indicare, entro 60 giorni dall'assunzione, a quale forma pensionistica complementare destinare il TFR maturando. In difetto, si applica il meccanismo di adesione automatica. Rimane escluso il silenzio-assenso per chi nel precedente rapporto di lavoro aveva scelto di mantenere il TFR in azienda.

Gli adempimenti del datore di lavoro

Al momento della prima assunzione il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore un'informativa scritta su: accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, meccanismo di adesione automatica, forma pensionistica destinataria, scelte disponibili e relativa tempistica. La dichiarazione resa dal lavoratore va conservata dal datore di lavoro, che ne rilascia copia al lavoratore stesso.

Le altre novità sulla previdenza complementare

Il limite annuo di deducibilità fiscale dei contributi versati alla previdenza complementare aumenta da 5.164,57 euro a 5.300 euro. Il limite comprende sia i contributi del lavoratore che quelli a carico del datore di lavoro, ma non le quote di TFR conferite.

Dal 1° luglio 2026, dopo 2 anni di partecipazione a una forma pensionistica complementare, il lavoratore acquisisce il diritto di trasferire la propria posizione individuale verso qualsiasi altro fondo di sua scelta — aperto o PIP — mantenendo il diritto a ricevere il contributo del datore di lavoro previsto dal CCNL applicabile. In precedenza, questo vantaggio era riservato ai soli aderenti ai fondi negoziali.

La Legge di Bilancio 2026 estende le tutele patrimoniali già previste per le pensioni pubbliche ad alcune prestazioni della previdenza complementare. Sono ora incedibili, insequestrabili e impignorabili le somme erogate a titolo di:

  • prestazione pensionistica al momento del pensionamento;
  • RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata);
  • anticipazioni per spese sanitarie.

Rimangono invece escluse da queste tutele le anticipazioni per acquisto o ristrutturazione della prima casa, quelle per esigenze personali e i riscatti totali o parziali della posizione.

Dal 2026 compensazione F24 bloccata con debiti a ruolo superiori a 50.000 euro

Dal 1° gennaio 2026 chi ha debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 50.000 euro non può più utilizzare i crediti fiscali in compensazione tramite modello F24. La Legge di Bilancio ha dimezzato la soglia precedente, fissata a 100.000 euro e operativa dal 1° luglio 2024. Una stretta che allarga sensibilmente la platea dei contribuenti coinvolti e che richiede un monitoraggio attento della propria posizione debitoria.

Soggetti interessati

La misura riguarda tutti i contribuenti — persone fisiche, imprese, lavoratori autonomi e professionisti — che alla data di trasmissione della delega F24 presentano debiti iscritti a ruolo per imposte erariali (IRPEF, IRES, IVA e relative sanzioni e interessi) di ammontare complessivo superiore a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in corso provvedimenti di sospensione né piani di rateazione regolarmente attivi.

Dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 il blocco della compensazione orizzontale scattava con debiti a ruolo superiori a 100.000 euro, mentre da quest’anno la soglia è dimezzata a 50.000 euro.

Cosa si intende per compensazione bloccata: orizzontale vs verticale

Il blocco non riguarda tutte le compensazioni, ma solo quelle orizzontali, cioè quelle in cui il credito e il debito appartengono a tributi di natura diversa. Esempio tipico: utilizzare un credito IVA per pagare contributi INPS o ritenute.

Restano invece sempre consentite:

  • le compensazioni verticali o interne, in cui credito e debito si riferiscono allo stesso tributo (es. credito IRES con debito IRES, credito IVA con debito IVA);
  • le compensazioni in presenza di piani di rateazione regolarmente in corso e rispettati;
  • i casi in cui i carichi siano sospesi o interessati da procedure di definizione agevolata.

Attenzione perché il blocco è assoluto e non è possibile compensare nemmeno parzialmente.

Quali debiti si contano ai fini della soglia

Concorrono al raggiungimento dei 50.000 euro i seguenti importi:

  • ruoli per imposte erariali e relativi accessori (sanzioni e interessi);
  • avvisi di accertamento esecutivi affidati all'Agente della Riscossione;
  • atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti, purché scaduti e non sospesi.

Sono invece esclusi dal computo i debiti verso enti locali (IMU, TARI), le sanzioni stradali e il bollo auto, salvo che non siano stati affidati alla riscossione erariale.

Come sbloccare la compensazione

Il contribuente può tornare a compensare orizzontalmente solo quando i debiti a ruolo scendono sotto la soglia dei 50.000 euro. Le strade percorribili sono:

  • pagamento dei debiti iscritti a ruolo;
  • rateazione degli stessi, purché il piano sia regolarmente concesso e rispettato (le rate pagate riducono il saldo rilevante ai fini del blocco);
  • sospensione amministrativa o giudiziale dei carichi.

Conclusioni

L'abbassamento della soglia a 50.000 euro amplia significativamente il numero di imprese e professionisti che rischiano di vedersi bloccare la compensazione F24. Trattandosi di un limite assoluto e automatico, è indispensabile verificare per tempo la propria esposizione debitoria verso l'Erario prima di pianificare qualsiasi utilizzo di crediti fiscali. Se ci sono cartelle pendenti o accertamenti affidati alla riscossione, valutare pagamento o rateazione non è più un'opzione rinviabile: è una necessità operativa concreta.

Assegnazione agevolata beni ai soci ed estromissione immobili strumentali

Con la Legge di Bilancio 2026 viene riproposta la possibilità di assegnazione agevolata dei di beni ai soci di società e della possibilità di estromissione degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale.

La norma agevola le suddette operazioni, in quanto le rende più appetibili rispetto alla tassazione che subirebbero in assenza della norma, e non si discosta nelle sue parti fondamentali da analoghe norme agevolative previste in passato.

Assegnazione agevolata dei beni ai soci

La norma si rivolge a:

  • società in nome collettivo
  • società in accomandita semplice
  • società a responsabilità limitata
  • società per azioni
  • società in accomandita per azioni

e si applica alle assegnazioni ai rispettivi soci di beni immobili (fatta eccezioni per quelli strumentali per destinazione) o beni immobili iscritti nei pubblici registri (anch’essi non utilizzati come beni strumentali).

Possono essere oggetto di assegnazione agevolata coloro che sono soci delle suddette società al 30 settembre 2025 o agli eredi che subentrano come soci successivamente al 30 settembre 2025. Per le società di persone, in mancanza di libro soci, l’identità dei soci va provata mediante altro titolo avente data certa (es. atto costitutivo o atto di trasferimento).

In questo caso l’agevolazione si concretizza nel pagamento di un’imposta sostitutiva sulle plusvalenze pari all’8% (in luogo delle ordinarie aliquote d’imposta) che sale al 10,5% nel caso in cui la società risulti non operativa in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti.

Oltre all’aliquota agevolata, la norma prevede un’ulteriore agevolazione data dal fatto che per gli immobili il valore da prendere in considerazione non è quello “normale” ma quello ottenuto con il ricorso ai moltiplicatori catastali previsti ai fini dell’imposta di registro.

La norma agevola anche il comparto delle imposte indirette, visto che è prevista la riduzione alla metà dell’imposta di registro eventualmente applicabile (che passa dal 3% all’1,5%) e l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, mentre non vi è alcuna agevolazione in termini di Iva.

Estromissione agevolata degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale

Parallelamente all’assegnazione dei beni ai soci, la norma agevolativa interviene anche sulla estromissione, dal patrimonio dell’impresa individuale, di eventuali immobili strumentali dell’imprenditore posseduti al 30 settembre 2025.

In particolare possono essere oggetto di estromissione gli immobili:

  • strumentali per “destinazione”, vale a dire, gli immobili che sono utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa indipendentemente dalle caratteristiche specifiche;
  • strumentali “per natura”, ossia gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e che si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall'imprenditore o anche se dati in locazione o comodato.

La condizione di strumentalità va valutata al 30 settembre 2025. Quindi se, nelle more, il bene è stato concesso in uso a terzi, è sempre possibile procedere all’esclusione beneficiando delle norme agevolative.

In caso di estromissione di detti beni al 31 maggio 2026 (pur con effetti retroattivi all’1 gennaio 2026) è prevista anche qui una imposizione pari all’8% sulla plusvalenza e le plusvalenze medesime possono essere determinate assumendo, in luogo del valore normale, il valore catastale determinato i relativi moltiplicatori.

Il pagamento dell’imposta sostitutiva, sia in caso di assegnazione che di estromissione, si effettua in due rate entro il 30 novembre 2026 ed entro il 30 giugno 2027.

Legge di bilancio: al via la rottamazione quinquies

La Legge di Bilancio 2026 elimina, nella quasi totalità dei casi, la possibilità di rateizzare la plusvalenza in caso di cessione di beni strumentali, beni patrimonio e partecipazioni non PEX: per i beni strumentali l’imposta si paga tutta subito, nell’anno di realizzo. Restano poche eccezioni ben circoscritte.

Chi riguarda

La nuova disciplina interessa i soggetti che cedono beni strumentali, materiali e immateriali, iscritti in bilancio, beni patrimoniali e partecipazioni immobilizzate che non beneficiano del regime della partecipation exemption.

Cosa cambia

Prima del 2026, per i beni strumentali posseduti da almeno 3 anni, era possibile optare per una ripartizione dell’importo della plusvalenza tassabile su un massimo di 5 esercizi.

Dal 2026 questa ripartizione non sarà più possibile, e l’importo della plusvalenza farà reddito solo nel periodo d’imposta di realizzazione:

  • per i beni strumentali
  • per i beni patrimonio
  • per le partecipazioni non PEX

Fanno eccezione esclusivamente:

  • le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni con requisiti PEX;
  • le plusvalenze derivanti da cessioni di aziende o rami di aziende possedute per almeno tre anni;
  • le plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche, in presenza di un periodo minimo di possesso non inferiore a due anni.

Dal 2026, quindi, la plusvalenza su beni strumentali concorre interamente al reddito IRES nell’anno di realizzo e questo può generare carici impositivi importanti, soprattutto nelle dismissioni di asset rilevanti.

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