L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, come qualsiasi altro creditore, può attuare azioni esecutive per ottenere il pagamento del proprio credito.  Quando un contribuente non provvede al pagamento di una cartella esattoriale o di un avviso entro i termini stabiliti e non ha un piano di rateizzazione in corso di validità ovvero non decaduto, può essere sia iscritta ipoteca sugli immobili del debitore che avviato un pignoramento immobiliare.

Ipoteca immobiliare

Per quanto attiene all’ipoteca, la normativa prevede che Agenzia delle Entrate-Riscossione può iscriverla solo quando l’importo del debito supera i 20.000 euro.

Prima di procedere con l’iscrizione, il contribuente deve ricevere una comunicazione preventiva che gli concede 30 giorni di tempo per regolarizzare la sua posizione. Solo se, trascorso questo termine, il debito non viene saldato o non si attiva una rateizzazione, l’ipoteca viene iscritta presso la conservatoria dei registri immobiliari. L’importo dell’ipoteca è pari al doppio del credito vantato.

Una volta iscritta l’ipoteca, viene inviata comunicazione formale al debitore.

Pignoramento immobiliare

Una volta iscritta ipoteca, e avuta quindi la garanzia di aver coperto, almeno in parte, il proprio credito, Agenzia delle Entrate-Riscossione può avviare la seguente fase del pignoramento.

Il pignoramento subisce però ulteriori limiti, in quanto è possibile solo se:

  • il credito complessivo da recuperare è superiore a 120.000 euro;
  • il valore dell’immobile del debitore è superiore a 120.000 euro;
  • sono passati almeno 6 mesi dall’iscrizione dell’ipoteca senza che il debitore abbia provveduto al pagamento o alla rateizzazione.

In ogni caso il pignoramento immobiliare non può essere avviato se l’immobile:

  • è l’unico immobile di proprietà del debitore;
  • è adibito a uso abitativo, con residenza anagrafica del debitore;
  • non è classificato come immobile di lusso;
  • non rientra nelle categorie catastali A/8 (ville), A/9 (castelli o palazzi di pregio artistico o storico).