La Legge di Bilancio interviene in modo rilevante sul regime fiscale delle plusvalenze e dei dividendi per i soggetti IRES. Le modifiche restringono l’accesso alla participation exemption (PEX) e ridefiniscono le condizioni per l’esclusione dal reddito degli utili percepiti, introducendo precisi requisiti dimensionali.

In particolare, in relazione alle plusvalenze, viene introdotto il nuovo comma 1.1 dell’art. 87 TUIR, che limita l’esenzione PEX al 95% solo alle plusvalenze derivanti da:

  • partecipazioni dirette nel capitale non inferiori al 5%, oppure
  • partecipazioni con valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

Ai fini della soglia del 5% si considerano anche le partecipazioni indirette detenute all’interno dello stesso gruppo, sulla base del controllo ex art. 2359 c.c., tenendo conto della demoltiplicazione lungo la catena partecipativa.

L’esenzione al 95% si estende anche alle plusvalenze su:

  • partecipazioni al capitale o al patrimonio non inferiori al 5% o con valore fiscale non inferiore a 500.000 euro;
  • titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro;
  • contratti di associazione in partecipazione di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

Cambia anche il regime dei dividendi che prevedeva attualmente la concorrenza al reddito IRES per solo il 5% dell’ammontare percepito.

Tuttavia, viene introdotto il nuovo comma 2.1 dell’art. 89 TUIR, che consente l’esclusione dal reddito del 95% degli utili solo se riferiti a:

  • partecipazioni dirette non inferiori al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro (considerando anche le partecipazioni indirette nel gruppo);
  • contratti di associazione in partecipazione di valore fiscale non inferiori 000 euro.

La stessa esclusione al 95% si applica anche a:

  • utili provenienti da società ed enti non residenti, con le medesime soglie dimensionali;
  • remunerazioni da contratti di associazione in partecipazione con soggetti non residenti, non localizzati in Stati a fiscalità privilegiata, oppure per i quali sia dimostrata l’assenza di effetti di localizzazione dei redditi in tali Stati.

Sono invece esclusi dalla formazione del reddito d’impresa ricevente, per il 50% del loro ammontare, i seguenti proventi:

  • utili provenienti da società o enti non residenti, nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato;
  • remunerazioni derivanti dai contratti di associazione in partecipazione, di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, stipulati con tali soggetti residenti in territori o localizzati in Stati a regime fiscale privilegiato.

L’esclusione del 50% è comunque subordinata alla prova dello svolgimento di un’attività economica effettiva.

Il legislatore restringe quindi in modo significativo l’accesso ai regimi di favore su plusvalenze e dividendi. Dal 2026 non basta più “avere una partecipazione”: servono dimensioni minime, verifiche di gruppo e, nei casi esteri, solide prove di sostanza economica. Una revisione preventiva delle partecipazioni in portafoglio diventa essenziale.