Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 138/2024, che recepisce la Direttiva UE NIS 2, la cybersicurezza diventa un elemento strategico e strutturale della governance aziendale.
La circolare Assonime n. 23 del 4 novembre 2025 chiarisce infatti che gli organi amministrativi e i manager delle imprese sono ora direttamente responsabili della gestione del rischio informatico e possono incorrere in sanzioni e revoche in caso di omissioni o negligenze.
Un nuovo modello di gestione del rischio digitale
Il decreto eleva la sicurezza informatica da misura tecnica a funzione di governo aziendale, imponendo alle imprese di adottare presidi organizzativi, procedurali e tecnologici per prevenire e gestire gli attacchi informatici.
La finalità è quella di rafforzare la resilienza digitale del sistema produttivo nazionale e tutelare la sicurezza economica del Paese di fronte alle crescenti minacce cyber.
Il quadro normativo è completato dalle determinazioni dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), che ha definito:
- gli assetti organizzativi minimi obbligatori per le imprese soggette;
- gli obblighi di segnalazione degli incidenti significativi;
- e un insieme di FAQ interpretative per guidare l’attuazione pratica delle norme.
Ambito di applicazione e soggetti coinvolti
L’ambito di applicazione del decreto è ampio e definito secondo tre criteri concorrenti:
- Dimensioni dell’impresa;
- Attività esercitata;
- Grado di esposizione al rischio o rilevanza sistemica.
In base a tali parametri si distinguono:
- i soggetti essenziali, cui si applicano obblighi più stringenti;
- i soggetti importanti, cui si applicano regole di intensità minore.
Il perimetro si estende inoltre:
- ai gruppi societari, imponendo controlli e responsabilità anche in capo alla capogruppo;
- e all’intera catena del valore, introducendo obblighi di monitoraggio e supervisione dei rischi cyber anche per fornitori e partner.
Il ruolo degli amministratori e dei manager
Assonime evidenzia come il decreto incida direttamente sui compiti dell’organo amministrativo, chiamato ad assicurare:
- un adeguato assetto organizzativo in materia di sicurezza informatica;
- la valutazione periodica dei rischi cyber;
- la pianificazione e supervisione delle misure di prevenzione e risposta agli incidenti;
- la segnalazione tempestiva degli eventi significativi all’ACN.
La mancata o inadeguata attuazione delle misure di sicurezza può determinare:
- sanzioni interdittive per le persone fisiche responsabili;
- responsabilità civile per danni derivanti da negligenza o omissione;
- revoca o sostituzione dell’amministratore per inadeguatezza gestionale.
In tal modo, la cybersicurezza entra a pieno titolo tra i doveri fiduciari e organizzativi dell’organo di gestione, al pari della compliance ambientale, fiscale e di sicurezza sul lavoro.

