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Statuti Enti Terzo Settore – stabilita la proroga.

È stata ufficialmente prorogata la scadenza per l’adeguamento degli statuti per gli enti del terzo settore: ci sarà tempo fino al 30 giugno 2020 per adeguare gli statuti, così come stabilito dal Decreto “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, che giovedì 27 giugno 2019 ha ottenuto la fiducia del Senato. Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Onlus avranno così più tempo per adeguarsi alla nuova normativa. Un provvedimento che ora include anche le bande musicali e le imprese sociali, per le quali la scadenza era precedentemente fissata al 28 febbraio 2019.

Chi ha già adeguato lo statuto al momento non ha ulteriori obblighi. Le associazioni che stanno adeguando lo statuto possono scegliere se completare l’adeguamento entro il 2 di agosto (con le stesse modalità) o far slittare l’aggiornamento, questo per permettere a tutti i soci di partecipare all’assemblea per l’approvazione delle modifiche o per procedere con ulteriori variazioni facoltative. I CSV segnalano che tutte le associazioni che hanno già avviato le procedure di adeguamento, ed eventualmente convocato l’assemblea per l’approvazione, potranno tranquillamente continuare le procedure e presentare così la scheda mantenimento requisiti entro il 30 ottobre 2019 allegando la nuova versione dello statuto.

Per chi, invece, non avesse ancora avviato le procedure di modifica dello statuto visti i tempi ristretti per procedere alla convocazione dell’assemblea, si consiglia di sfruttare la nuova scadenza per pianificare un processo di adeguamento il più condiviso possibile e non affrettato.

 

 

Bonus bebè

Esteso anche per l’anno 2019, ecco come funziona il “bonus bebè”

Cos’è?

Il bonus bebè è un’agevolazione che prevede l’erogazione da parte dell’Inps di un contributo economico, in rate mensili, per aiutare la famiglia nelle spese per ogni nuovo nato, adottato o affidato, in base al reddito ISEE della famiglia richiedente.

 

A quanto ammonta?

L’importo previsto è di 80 euro nel caso in cui l’ISEE della famiglia richiedente sia compreso tra i 7.000 e i 25.000 euro; di 160 euro nel caso di ISEE sia inferiore a 7.000.

Il D.Lgs. 119/2018, proprio per l’erogazione del Bonus Bebè, ha previsto un aumento del 20% dell’importo dell’assegno nel caso in cui si tratti di un figlio successivo al primo (nato o adottato) nel per cui l’importo passa da 80 a 96 euro (per ISEE fino a 25.000 euro) e da 160 a 192 (per ISEE inferiori ai 7.000)

 

Come si richiede?

Un genitore, anche se affidatario, è tenuto a presentare la domanda di assegno di natalità entro 90 giorni dalla nascita del bambino (o dal suo ingresso in famiglia, in caso di adozione) in via telematica, una sola volta per ciascun figlio.

Tra i requisiti necessari per la buona riuscita dell’avvio della pratica, un genitore deve:

- essere residente in Italia;

- convivere con il minore;

- avere cittadinanza italiana o comunitaria.

Lo stesso genitore è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) che deve essere rinnovata annualmente per la spettanza del beneficio.

Il contributo può essere richiesto fino al compimento del primo anno di età del bambino, oppure entro un anno dell’ingresso nel nucleo familiare dello stesso in caso d’adozione. Inoltre, il riconoscimento prevede il rispetto della clausola di convivenza tra i soggetti, mentre non vengono considerati idonei all'agevolazione i minori in status di affidamento preadottivo e quelli in affidamento temporaneo.

Studio Mami - News -Sblocca Cantieri - causa esclusione

La nuova causa di esclusione dalle gare prevista dallo Sblocca Cantieri per le gravi irregolarità fiscali e contributive, anche se non definitivamente accertate.

Nel testo del Decreto Legge Sblocca Cantieri, tra le modifiche più significative al Codice Appalti vi è quella in materia di cause di esclusione e requisiti di moralità di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016.

Se prima della modifica un operatore economico doveva essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se aveva commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, il nuovo art. 80 rende possibile (ma, apparentemente, non obbligatoria) l’esclusione anche nel caso di violazioni fiscali e contributive non definitivamente accertate, purché le medesime siano a conoscenza della P.A., che le possano adeguatamente dimostrare.

L’esclusione può essere decisa anche in tutti quei casi nei quali non ci sia ancora una sentenza o un atto amministrativo definitivo, non più soggetto ad impugnazione.

Rimane il requisito della gravità della violazione, che per essere significativa deve essere di un ammontare superiore ai 5 mila euro.

Corrispettivi alle Entrate anche via web o telefonino, ecco le novità!

Corrispettivi giornalieri trasmessi all'Agenzia delle entrate via web o dal telefonino senza bisogno di dotarsi del nuovo registratore di cassa telematico. È questa in sintesi la novità di maggior rilievo del provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 18 aprile 2019 che apporta modifiche in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Ricordiamo che devono adeguarsi, alla trasmissione telematica, nel corrente anno gli operatori Iva che hanno avuto nell'anno precedente al 2019 un volume d'affari superiore a 400 mila euro mentre dal 1° gennaio 2020 devono adeguarsi al nuovo adempimento anche gli altri operatori.

La memorizzazione in parola, si legge nel provvedimento, «può essere effettuata anche utilizzando una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in aerea riservata dal sito web dell'Agenzia delle entrate e usabile anche su dispositivi mobili».

Chi sceglierà di dotarsi dei registratori di cassa telematici potrà utilizzare questi strumenti in sostituzione dei registratori di cassa.

In particolare il provvedimento specifica che: «Tutte le operazioni di attivazione periodica e dismissione sono comunicate telematicamente dal Registratore telematico al sistema dell'Agenzia delle entrate, producendo un dinamico e automatico censimento degli apparecchi conformi alle prescrizioni di norma e della loro operatività.

Studio Mami - News - ristrutturazione edilizia comunicazione enea detrazione

Ristrutturazione edilizia: la mancata comunicazione all’ENEA non comporta la revoca della detrazione

La mancata trasmissione per via telematica all'ENEA delle informazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito non determina la revoca dalla detrazione.

Lo chiarisce l’agenzia delle entrate: l’adempimento è richiesto al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito. La trasmissione delle informazioni, pertanto, non riguarda tutti gli interventi ammessi alla detrazione in commento, ma solo gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.

Nessuna comunicazione, invece, deve essere trasmessa ad ENEA in caso di interventi che non comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili.

 

Quando inviare la comunicazione all’ENEA
La legge di Bilancio 2018 ha previsto che al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, devono essere trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'Economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Dal 1° gennaio 2018, pertanto, devono essere trasmessi all’ENEA i dati relativi a taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio con riferimento ai quali spetta la detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa).

Per consentire la trasmissione delle informazioni relative agli interventi effettuati, l’ENEA ha realizzato un sito web dedicato mediante il quale effettuare, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, la trasmissione delle relative informazioni.

Per “data di fine lavori” si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori quando prevista, la data di collaudo anche parziale, la data della dichiarazione di conformità quando prevista. Per gli elettrodomestici si può considerare la data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso.

Per gli interventi la cui data di fine lavori (o di collaudo) è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018, il sito è stato reso disponibile il 21 novembre 2018 e la trasmissione dei dati, a seguito della proroga resa nota con avviso dell’ENEA del 21 febbraio 2019, andava effettuata entro il 1° aprile 2019.

 

L’adempimento è in vigore anche per l’anno 2019.
Per gli interventi con data di fine lavori nel 2019, la trasmissione deve essere effettuata attraverso il sito bonuscasa2019.enea.it, attivo dall’11 marzo 2019.

Per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio e l’11 marzo 2019, la trasmissione deve essere effettuata entro 90 giorni dall’11 marzo 2019.

Per gli interventi terminati invece dal 12 marzo 2019, l’invio deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di fine lavori.

Studio Mami - News - Privacy

Privacy, al via i controlli: ecco le prime imprese interessate

Prende il via il piano delle ispezioni per il primo semestre 2019 che vedranno collaborare l’Autorità Garante e la Guardia di Finanza nei controlli per la verifica del rispetto del GDPR.

La deliberazione del Garante per la Privacy fornisce i dettagli sui nuovi controlli che coinvolgeranno le imprese e, nello specifico, istituti di credito, sanità, sistema statistico nazionale (Sistan), Spid, telemarketing, carte di fedeltà, grandi banche dati pubbliche.

Sono questi i settori sui quali nei prossimi mesi punterà la sua lente il Garante per la protezione dei dati personali. Non solo: i soggetti verso i quali si concentreranno i primi controlli sulla privacy saranno tutti quelli che trattano dati sensibili con l’azione dell’Autorità, supportata dal Nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza, finalizzata a verificare che siano rispettati i principi stabiliti dal GDPR in materia di protezione dei dati personali.

I controlli riguarderanno:

  • i trattamenti effettuati dall’ISTAT, per una verifica preliminare sul SIM (Sistema Integrato di Microdati) e altri sistemi informativi statistici come da parere sul programma statistico nazionale del 20 ottobre 2015;
  • i trattamenti di dati personali effettuati per il rilascio dell’identità federata (SPID);
  • i trattamenti di dati personali effettuati da Istituti bancari, con particolare riferimento ai flussi di cui all’anagrafe dei conti;
  • i trattamenti di dati personali effettuati da società per attività di marketing;
  • i trattamenti di dati personali effettuati da Enti pubblici, con riferimento a banche dati di notevoli dimensioni;
  • i trattamenti di dati personali effettuati da società con particolare riferimento all’attività di profilazione degli interessati che aderiscono a carte di fidelizzazione.

I controlli deliberati dal Piano ispettivo valido fino al mese di giugno 2019 si concentreranno anche sull’adozione delle misure di sicurezza da parte di pubbliche amministrazioni e di imprese che trattano dati sensibili.

Da tenere presente che nel corso del 2018 sono state adottate 175 ordinanze-ingiunzione, con un incremento delle sanzioni comminate e delle somme riscosse pari ad un totale di 8.161.806 euro, a fronte dei 3.776.694 euro registrati nel 2017 (con una variazione positiva del +116%).

Studio Mamì - News - Tutela del Lavotore

La tutela dei lavoratori quando cambia il datore

Nelle ipotesi di subentro del nuovo datore di lavoro, il problema che si pone immediatamente in evidenza è quello della tutela dei lavoratori, sia per quanto concerne la conservazione del posto di lavoro, sia per quel che riguarda il mantenimento dei diritti derivanti dal precedente contratto. Questa tutela, tuttavia, varia notevolmente a seconda che si tratti di trasferimento d'azienda ovvero di cambio d'appalto.

Nel primo caso, a seguito di cessione o fusione aziendale, si avrà un avvicendamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, senza che quest'ultima perda la propria identità. Ne consegue che in questi casi i rapporti di lavoro proseguono con il cessionario e i diritti in capo ai lavoratori non vengono sostanzialmente pregiudicati.

Ben diversa è invece la situazione in un cambio di appalto, rispetto al quale non possono trovare applicazione né le norme sul trasferimento d'azienda e neppure quelle sulla cessione del contratto. In questo caso la tutela dei lavoratori è piuttosto demandata alla contrattazione collettiva, la quale talvolta giunge a prevedere delle vere e proprie “clausole di protezione” a favore dei medesimi. La sussistenza di tali clausole determina il sorgere di un'assunzione in capo all'impresa subentrante: quest'ultima sarà infatti chiamata a rilevare il personale in precedenza occupato dall'appaltatore uscente secondo le modalità individuate nel contratto collettivo, sempre che non dimostri, in apposita sede (generalmente quella sindacale ma potrebbe avvenire anche agli Ispettorati del lavoro), l'oggettiva impossibilità di procedere all'assunzione.

Nelle situazioni di maggior incertezza sarà la magistratura del lavoro a effettuare una valutazione in concreto (prescindendo dalla qualificazione delle parti) sulla natura dell'evento traslativo e verificare, di conseguenza, il diritto del lavoratore alla conservazione del posto.

Le più recenti pronunce giurisprudenziali hanno riconosciuto la massima tutela connessa al trasferimento d'azienda nelle seguenti ipotesi: passaggio di beni aziendali di non trascurabile entità; mantenimento della stessa organizzazione dell'impresa uscente; trasferimento di un determinato know how da intendere come un complessivo bagaglio di conoscenze, capacità tecniche ed esperienze finalizzato a un risultato produttivo predeterminato.

Studio Mamì - News - Obblighi Trasparenza

Obblighi di trasparenza a carico di imprese e associazioni che beneficiano di contributi da pubbliche amministrazioni

La legge annuale per il mercato e la concorrenza prevede dal 2018 specifici obblighi di trasparenza a carico di imprese e associazioni beneficiarie di contributi e sovvenzioni da Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle Pubbliche Amministrazioni (e soggetti assimilati) sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio d'esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. La sanzione prevista per l'inosservanza di tale norma è la restituzione delle somme ai soggetti eroganti. Si precisa che l'obbligo non sussiste relativamente agli importi inferiori a 10.000 euro nel periodo considerato.

Studio Mami - News - limiti nomina organo di controllo/revisore srl

Modifica ai limiti per la nomina di un organo di controllo nelle srl

Sono stati modificati i limiti al superamento dei quali scatta l'obbligo della nomina dell'organo di controllo o di un revisore, rendendo di fatto molto più ampia la platea delle Srl che dovranno dotarsi di tale figura, anche se fossero qualificabili come micro-imprese.

La nuova versione prevede che la società sia obbligata alla nomina dell'organo di controllo o del revisore se ha superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti (mentre prima erano 2):

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 2.000.000;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 2.000.000;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

Ne consegue che tale obbligo potrebbe rendersi applicabile anche alle Srl “micro”, ossia quelle che possono redigere il bilancio delle micro imprese perché per 2 esercizi consecutivi non hanno superato 2 dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 175.000;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 350.000;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Il nuovo obbligo decorrerà entro i 9 mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, quindi entro il 16.12.2019 le Srl dovranno nominare l'organo di controllo o revisore e, se non adeguato, modificare lo statuto.

Studio Mami - News - bonus autotrasportatori merci carburante

Bonus riconosciuti agli autotrasportatori di merci per la spesa carburante

L’Agenzia delle Dogane ha comunicato gli importi relativi al beneficio riconosciuto agli autotrasportatori di merci per la spesa in carburante. Per i consumi effettuati dal 1.01 al 31.03.2019 il beneficio è pari a € 214,18 per 1.000 litri di prodotto.

È necessario presentare apposita istanza all’Agenzia delle Dogane entro il 30.04.2019. La domanda può essere presentata, alternativamente, con una delle seguenti modalità:

  • formato cartaceo;
  • in via telematica per i soggetti già abilitati al servizio telematico doganale EDI (in questo caso, andrà utilizzato il software disponibile sul sito web delle Dogane, ed alla domanda devono essere allegati l’apposita dichiarazione e i relativi dati.

Destinatari - Il beneficio spetta per l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:

  • persone fisiche o giuridiche iscritte nell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
  • imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
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