Start-up innovative: esonero dai diritti camerali

Esteso a tutti gli atti posti in essere dalle start-up innovative e incubatori certificati l'esonero dall'imposta di bollo e dai diritti camerali a seguito dell’iscrizione al Registro delle imprese.

È un comunicato del Ministero dello Sviluppo economico a rendere nota l’estensione dell’esonero dai diritti camerali di segreteria a favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati a tutti gli atti depositati (ad esempio il bilancio d’esercizio).

L’agevolazione prevede che, tali imprese, dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, siano esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria Dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni.

Al contempo, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 16/E/2014 sulle agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati, ha chiarito che l’esonero dal versamento dell’imposta di bollo può essere interpretato in senso generale, relativo cioè a tutti gli atti posti in essere dalle start-up innovative, successivi all’iscrizione nel Registro delle imprese.

L'Agenzia delle Entrate precisa inoltre che, l'eventuale perdita dei requisiti da parte della società determina la cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle Imprese. Ne consegue che, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del Registro medesimo, scatta l'obbligo di pagamento (nei termini ordinari) dell'imposta di bollo, dei diritti di segreteria e del diritto annuale camerale.

 

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Bonus alle PMI per le fiere internazionali: ecco come funziona

Il bonus per le PMI che partecipano a fiere internazionali svolte in Italia e all’estero attende il decreto attuativo

Il Decreto Crescita ha istituito un credito d’imposta per le piccole e medie imprese (esistenti alla data del 1° gennaio 2019) che partecipano a fiere internazionali.

L’obiettivo di questa misura è di contribuire a rafforzare la visibilità e la qualità delle politiche di internazionalizzazione adottate dalle PMI italiane, mediante il riconoscimento di un credito d’imposta attribuito nella misura del 30% delle spese sostenute e fino ad un massimo di 60.000 euro.

Le spese agevolabili

Sono agevolabili tutte le spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali di settore svolte in Italia e all’estero.

Sono agevolabili, a titolo meramente esemplificativo, i costi sostenuti per l’affitto e l’allestimento degli spazi espositivi, gli investimenti pubblicitari, promozionali e di comunicazione effettuati per la partecipazione all’evento fieristico.

Come accedere al Bonus fiere

Il bonus fiere, sarà fruibile esclusivamente in compensazione (con modello F24) e secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 D.lgs. 241/1997. Per poter accedere al credito d’imposta, occorrerà presentare telematicamente un’istanza: dal momento che il riconoscimento del bonus fiere è subordinato al rispetto dei limiti finanziari posti dalla norma istitutiva (che prevede, per l’anno 2020, uno stanziamento di risorse, pari a 5 milioni di euro), sarà determinante l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Bonus “prima casa” negato a chi possiede un altro immobile locato.

Il bonus è negato in tutti i casi in cui si è già in possesso di un’abitazione nello stesso comune (o nell’intero territorio nazionale, se acquistata con il beneficio prima casa).

Non può fruire dei benefici “prima casa” il contribuente che possiede, nello stesso Comune dove intende effettuare l’acquisto, un’altra abitazione, anche se concessa in locazione.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate chiamata a ribadire la tematica a un contribuente che riteneva fattibile applicare il bonus fiscale all’acquisto di una nuova casa, in quanto, la presenza di un contratto di locazione rende l’altro suo alloggio inidoneo a essere abitato.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che costituiscono condizioni ostative alla fruizione dei benefici “prima casa”, tra l’altro, la titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altro immobile nello stesso comune del nuovo acquisto, ovvero acquistato con le agevolazioni indipendentemente dal luogo in cui è situato.

In sostanza, l’agevolazione è negata in tutti i casi in cui il soggetto che intende fruirne sia già in possesso nello stesso Comune (o nell’intero territorio nazionale se acquistato con il beneficio) di un immobile a uso abitativo.

 

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Start-up innovative, semplificazioni negli adempimenti pubblicitari

Per godere delle agevolazioni fiscali previste dalla legge istitutiva (D.L. 179/2012, convertito nella L. 221/2012) le start-up innovative devono rispettare almeno uno dei seguenti requisiti, alternativi tra di loro:

  1. a) le spese sostenute in ricerca e sviluppo devono essere pari o superiori al 15% del maggior valore tra costo e valore della produzione;
  2. b) almeno 1/3 dei lavoratori devono essere in possesso di titolo di dottorato;
  3. c) essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto riguardante l'industria, le biotecnologie, le varietà vegetali o semiconduttori.

Per agevolare la gestione societaria delle start-up innovative e renderla più flessibile, il c.d. Decreto semplificazioni ha rivisto la disciplina pubblicitaria: le pratiche di Comunicazione Unica annuali obbligatorie vengono pertanto ridotte da tre ad una; tuttavia viene sancita l’obbligatorietà per la Startup di aggiornamento del proprio profilo nel portale startup.registroimprese.it.

Attraverso questa vetrina online totalmente gratuita, da cui sono desumibili i dati ufficiali della società, certificati dalla Camera di Commercio, la start-up ha a disposizione un canale preferenziale per esporre il proprio progetto innovativo e parlare di sé, aumentando così la visibilità e le opportunità commerciali, rivolte sia ai potenziali investitori, sia verso eventuali e potenziali partners.

Attenzione: la mancata compilazione del profilo sul portale comporterebbe un blocco nella suddetta pratica di dichiarazione di possesso dei requisiti, la perdita dello status speciale di Startup innovativa e, di conseguenza, l’impossibilità per l’impresa di continuare a fruire delle agevolazioni previste.

 

 

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Bonus pubblicità: incentivi fiscali per imprese e professionisti

Con la conversione in legge del D.L. n. 59/2019 (c.d. Decreto cultura e sport) è diventato permanente il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari.

Le imprese che vogliono promuovere il proprio brand a livello nazionale, possono contare in modo strutturale sugli incentivi previsti dal suddetto bonus.

Cos’è e a chi spetta?

Il credito d'imposta spetta ai soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Il credito d'imposta riconosciuto per il 2019 è pari al 75% della maggiore spesa per gli investimenti pubblicitari rispetto a quella effettuata nel 2018.

Nessun credito d'imposta spetta invece a chi non ha fatto alcun investimento pubblicitario nel 2018 ma è comunque utile conoscere l'esistenza del credito d'imposta in quanto, qualora si avesse in programma di effettuare spese pubblicitarie per l'anno 2020 è necessario effettuare una qualche spesa per pubblicità nell'anno 2019 per non incorrere in questa causa di esclusione.

Le domande per usufruire del credito d'imposta dovranno essere presentate dall'1 al 31 ottobre 2019.

 

 

AVVIATI I NUOVI CONTROLLI SUI CONTANTI

Dallo scorso 2 settembre l’Uif, l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, ha dato il via ai controlli sull’uso anomalo di contanti.

Il monitoraggio prevede l'invio mensile delle comunicazioni su prelievi e versamenti presso banche, Poste, istituti di pagamento. La misura riguarda il ritiro/versamento di banconote per oltre € 10.000 complessivi in un mese, e la comunicazione dovrà essere inviata anche se si supera il tetto di € 10.000 euro attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a € 1.000.

La comunicazione non avrà il valore di segnalazione di operazione sospetta ma, piuttosto, quello di rimpinguare le banche dati dell’UIF ai fini di incrocio con dati con le altre banche dati, anche delle forze dell’ordine, a scopi antiriciclaggio e di lotta contro il finanziamento del terrorismo.

 

 

Evasometro: debutta lo strumento di controllo sui conti correnti

Dopo Ferragosto sono partiti ufficialmente i controlli affidati all’Evasometro, lo strumento digitale di cui si servirà l’Agenzia delle Entrate per effettuare i controlli incrociati tra movimenti bancari e dichiarazione dei redditi dei contribuenti.

Il sistema, tecnicamente denominato GEODAS (Georeferenziazione dati statistici), si serve di un algoritmo già utilizzato per il controllo in ambito societario, che elabora le informazioni contenute nel database Sogei, necessarie alla corretta ricostruzione delle posizioni finanziarie.

Il software, così come è stato progettato, passerà al vaglio i conti correnti delle persone fisiche, concentrandosi in particolar modo su saldo e lista movimenti. Quando e se emergeranno delle incongruenze, l’algoritmo manderà un alert e, di conseguenza, verranno avviati i primi controlli.

I dati presi in considerazione si riferiscono ai seguenti prodotti:

  • conti correnti;
  • carte di credito;
  • conti deposito;
  • buoni fruttiferi e libretti postali;
  • obbligazioni, titoli di Stato, azioni;
  • rapporti fiduciari;
  • polizze assicurative, fondi pensione e fondi di gestione collettiva del risparmio.

Spetterà al nuovo Governo fissare i paletti e applicare i filtri, anche per evitare un abuso dello strumento.

Per adesso l’ipotesi più probabile è che l’algoritmo scatterà quando si verificherà uno scostamento del 20-25% tra il saldo di fine anno del conto e quanto dichiarato. A quel punto saranno anche valutati altri dati: ad esempio bisognerà valutare se il soggetto, in quel periodo, ha ricevuto ad esempio un’eredità o venduto casa.

Appare chiaro che, in questa prima fase, l’evasometro si concentrerà maggiormente su casi limite e comunque ci sarà sempre l’occhio umano a vigilare.

Con questo strumento, grazie anche alla fattura elettronica e allo scontrino elettronico, il Fisco conta di recuperare € 10-15 miliardi.

 

 

Le lezioni di scuola guida sono imponibili ai fini Iva

Accogliendo i principi stabiliti dalla corte di giustizia europea con sentenza del 14 marzo 2019, l’agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 79/2019 del 2 settembre 2019, ha chiaritoo che le prestazioni di servizi consistenti nello svolgimento di corsi teorici e pratici finalizzati al rilascio della patente dovranno essere assoggettate ad iva.

Secondo i giudici, l’insegnamento della guida automobilistica impartita da una scuola non rientra nella nozione di “insegnamento scolastico o universitario” in quanto insegnamento specialistico non diretto alla trasmissione di conoscenze e di competenze di un ampio e diversificato novero di materie.

Seppure nelle lezioni di guida siano previste attività di carattere teorico ed esercitazioni pratiche, esse costituiscono un insegnamento di tipo “specialistico” che non può essere assimilato al sistema formativo che garantisce l’agevolazione.

Pertanto, conclude la Corte, le lezioni di guida non possono beneficiare dell’esenzione dall’Iva, ma devono essere considerate come prestazioni imponibili.

Per quanto riguarda le operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili ai fini Iva, l’Agenzia ritiene che le scuole guida debbano emettere una nota di variazione in aumento come previsto dall’articolo 26, comma 1 del Dpr n. 633/1972 e tale maggiore imposta dovrà entrare a far parte della dichiarazione integrativa di ogni anno solare di effettuazione delle prestazioni ancora accertabile.

Inoltre, il mutamento del regime IVA dell'attività (da esente a imponibile) comporta il sopravvenuto diritto alla detrazione dell'imposta corrisposta sugli acquisti di beni e servizi relativi all'attività esercitata con riferimento alla variazione in aumento, da esercitarsi alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell'operazione originaria.

Conseguentemente, il contribuente è tenuto a versare l'eventuale maggiore IVA risultante da ciascuna dichiarazione integrativa, ovvero a recuperare in detrazione l'eventuale eccedenza a credito.

 

 

bilancio terzo settore

Ecco le Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore.

Lo scorso 9 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto promosso dal ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro contenente le Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore.

Articolato e complesso, il documento dovrà contenere tutte le informazioni non rilevabili da altri documenti ufficiali, per la migliore comprensione della situazione e dell’andamento dell’ente.

I soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale sono:

  • gli enti di Terzo Settore diversi dalle imprese sociali, qualora abbiano ricavi o entrate superiori a un milione di euro annui;
  • tutte le imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali e i loro consorzi, indipendentemente dalla dimensione economica. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a redigere il bilancio sociale in forma consolidata, cioè evidenziando gli esiti sociali di ciascun singolo ente, nonché del gruppo nel suo complesso;
  • i Centri di Servizio per il Volontariato, indipendentemente dalla loro dimensione economica.

Le disposizioni si applicano a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data di pubblicazione, cioè dall'esercizio 2020.

La redazione del documento, sulla base dell'attività svolta e della dimensione aziendale, assume caratteristiche di differente complessità anche in considerazione del quadro normativo applicabile, ponendosi l'obiettivo prioritario di veicolare le informazioni aziendali in modo trasparente ed esaustivo a beneficio di ogni potenziale fruitore, risultando a tutti gli effetti uno «strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un'organizzazione».

Il documento dovrà fornire a tutti gli interessati informazioni aggiuntive e un quadro complessivo, dando conto dell'identità e del sistema dei valori di riferimento assunti dall'ente, nonché delle scelte strategiche e degli obiettivi di miglioramento.

Tra le numerose informazioni richieste alla compilazione, l'ente dovrà indicare la metodologia adottata per la redazione, le informazioni generali dell'ente e della struttura, del governo e dell'amministrazione, le persone che operano per l'ente, gli obiettivi e le attività, la situazione economico-finanziaria.

In aggiunta, dovranno essere indicati anche dettagli specifici relativi ai ricavi e all'impiego di lavoratori molto svantaggiati o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del dlgs 50/2016, nonché di persone beneficiarie di protezione internazionale.

 

 

Srl

Nuove modifiche ai limiti per la nomina di un organo di controllo nelle srl.

"Modifica alle modifiche", si potrebbe titolare: infatti, sono stati rivisti nuovamente i limiti al superamento dei quali scatta l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore per le Srl.

La precedente modifica, che sarebbe entrata in vigore il 16/12/2019, rendeva di fatto molto ampia la platea delle Srl che avrebbero dovuto dotarsi di tale figura, anche se qualificabili come micro-imprese.

Essa prevedeva che la società fosse obbligata alla nomina dell’organo di controllo o del revisore in caso di superamento per 2 esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti (mentre prima erano 2):

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 2.000.000;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 2.000.000;

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

Per evitare di generare particolari disagi, il Governo è intervenuto con una nuova modifica che innalza i limiti previsti.

Con la conversione ufficiale in legge del Decreto Sblocca Cantieri è stato nuovamente modificato quanto previsto dal secondo e terzo comma dell’articolo 2477 del codice civile, stabilendo l’obbligo di nomina dell’organo di controllo nel caso di superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti parametri:

- attivo patrimoniale: 4 milioni di euro;

- ricavi da vendite e prestazioni: 4 milioni di euro;

- numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Sono stati quindi raddoppiati i limiti previsti inizialmente. Basterà tuttavia superare anche uno solo dei parametri di cui sopra, sempre in relazione al periodo temporale dei due esercizi consecutivi, per far scattare l’obbligo di nomina dell’organo di controllo.

 

 

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